Motivazione per relationem nulla se manca l’esame dei motivi d’appello (Cass. civ. Sez. V n. 3196 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata in sede di gravame è affetta da motivazione apparente, e quindi nulla ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., allorché il giudice d’appello si limiti ad aderire alla decisione di primo grado senza esprimere le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione proposti. La motivazione per relationem è legittima solo quando il rinvio, sia pure sintetico, consenta di ricavare dalle parti motiva di entrambe le sentenze un percorso argomentativo adeguato e dà conto delle censure delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della Commissione tributaria regionale che si limiti alla mera adesione alla statuizione di primo grado, restando impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni del dispositivo.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Livorno, notificava alla contribuente due avvisi di accertamento sintetico ai fini Irpef per gli anni di imposta 2007 e 2008. Il recupero si fondava sul possesso di beni indice — un appartamento e un’autovettura per il primo anno, tre autovetture e l’abitazione per il secondo — e su un incremento patrimoniale, tenendo conto, per il solo 2008, dell’apporto del figlio convivente alle spese.

La contribuente impugnava gli atti. La CTP di Livorno accoglieva in parte il ricorso, riducendo il reddito accertato per il 2008 secondo il provvedimento di autotutela nel frattempo emesso dall’ufficio e rettificando alcuni dati, e rigettava gli altri motivi. La CTR della Toscana, sezione staccata di Livorno, rigettava l’appello della contribuente, ritenendo esaustiva la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ., sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973. Il terzo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

La Corte ritiene fondato il primo motivo e ricostruisce la nozione di motivazione apparente. Il vizio si configura quando la motivazione manchi del tutto, ovvero esista come parte del documento ma con argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum. L’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Sul punto richiama Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014 e, tra le successive, Cass. n. 22598 del 2018 e Cass. n. 6626 del 2022.

La sentenza d’appello è legittimamente motivata per relationem quando il giudice, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pure in modo sintetico le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, sì da consentire di ricavare dalle parti motiva di entrambe le sentenze un percorso argomentativo adeguato. Il rinvio deve però rendere possibile e agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Va invece cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga in alcun modo che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, come affermato da Cass. n. 28139 del 2018, Cass. n. 13594 del 2018 e Cass. n. 15483 del 2008.

Tale regola vale anche nel processo tributario: è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, la sentenza della Commissione tributaria regionale del tutto carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante e delle considerazioni che hanno indotto a disattenderle, quando si limiti a motivare per relationem mediante mera adesione, restando impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni del dispositivo.

Nel caso di specie la sentenza impugnata si risolve in un’astratta condivisione della decisione di primo grado, senza alcun esame critico dei motivi attraverso il filtro delle censure di parte appellante, limitandosi ad affermare che dalla discussione nulla di nuovo era emerso. Restano pertanto oscure le ragioni che sorreggono la decisione rispetto alle critiche mosse in appello. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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