Cessazione della materia del contendere per soddisfacimento dell’interesse pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 150 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’interesse sostanziale azionato con il ricorso risulti pienamente soddisfatto per effetto della rimodulazione d’ufficio del trattamento pensionistico in godimento del ricorrente. Il venir meno dell’interesse alla decisione, conseguente al raggiungimento del bene della vita richiesto, preclude ogni ulteriore pronuncia di merito. Alla declaratoria consegue la compensazione delle spese di giudizio, in ragione della definizione del rapporto intervenuta prima della decisione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico, aveva proposto ricorso davanti alla Corte dei conti per far valere le proprie ragioni in ordine alla misura della prestazione erogata dall’INPS. Nel corso del giudizio, il difensore ha depositato memoria integrativa, dando atto che l’intervenuto pagamento e la rimodulazione d’ufficio del trattamento avevano integralmente soddisfatto l’interesse del proprio assistito.

Su queste basi la difesa ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna utilità ulteriore rispetto alla decisione nel merito della domanda originaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’INPS non risulta evocato in giudizio, non essendo in atti la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza. La circostanza attiene al regolare instaurarsi del contraddittorio e viene valorizzata nella ricostruzione della vicenda processuale.

Il punto decisivo, tuttavia, è di natura sostanziale. La Corte ha verificato che l’interesse attivato attraverso il ricorso introduttivo è stato pienamente soddisfatto: la rimodulazione d’ufficio del trattamento pensionistico ha attribuito al ricorrente esattamente quanto richiesto con la domanda.

Secondo il giudice, quando il bene della vita dedotto in giudizio è già conseguito per iniziativa dell’amministrazione, una pronuncia di merito diventa priva di oggetto. L’accertamento giudiziale non può più produrre alcuna utilità concreta per la parte che ha agito.

Sulla scorta di tale rilievo, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di giudizio. La soluzione processuale ricalca il principio per cui la definizione sopravvenuta dell’interesse, nella specie per effetto della condotta satisfattiva dell’ente previdenziale, chiude il giudizio senza necessità di esame nel merito delle contrapposte posizioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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