Dipendenza da causa di servizio: ricorso inidoneo senza prova medico-legale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 155 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione al decreto ministeriale che nega la dipendenza da causa di servizio di un’infermità, il ricorso che si limiti ad affermare in modo generico l’origine della patologia dal servizio prestato, senza allegare documentazione medico-legale di parte e senza indicare specifici fatti di servizio cui ancorare l’aggravamento, è inammissibile e non richiede l’espletamento dell’istruttoria. Gli organi tecnici incaricati della verifica escludono che fenomeni di ipertensione arteriosa siano riconducibili alle mansioni espletate e a un servizio di brevissima durata, quando gli atti endoprocedimentali attestano la presenza della patologia prima dell’incorporamento. L’Amministrazione che abbia puntualmente controdedotto può ottenere il rigetto del gravame anche in assenza di ulteriore attività istruttoria, con compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero della difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, ha rigettato l’istanza volta a far dichiarare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ipertensione arteriosa“, al fine di ottenere quattro annualità di tabella B. Il ricorso introduttivo è sintetico e privo di documentazione medica di parte.

Il Ministero si è costituito con tre memorie di identico tenore, contestando la pretesa. In via principale ha chiesto il rigetto; in via subordinata ha chiesto che gli eventuali ratei pensionistici arretrati non decorrano anteriormente al 01/12/2022, ai sensi del comma 3 dell’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973; in ulteriore subordine ha richiesto l’applicazione dei criteri della sentenza n. 10/2002/QM quanto agli accessori. La questione arriva al giudice contabile perché il ricorrente contesta il diniego ministeriale di riconoscimento della causa di servizio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso completamente inidoneo a sostenere le censure contro gli atti impugnati. La palese infondatezza delle prospettazioni, stringate e prive di supporto probatorio, unita alle puntuali difese dell’Amministrazione resistente, ha giustificato il rigetto senza espletamento dell’istruttoria.

Il giudice ha valorizzato gli atti endoprocedimentali, dai quali emergeva l’esistenza di fenomeni di ipertensione già prima dell’incorporamento. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio richiamato in motivazione esclude l’ascrivibilità della patologia al servizio, rilevando che la stessa era già presente alla visita di leva e che il ricorrente ha prestato circa dodici giorni di servizio al corpo, mentre gli ulteriori duecentoquarantaquattro giorni sono stati trascorsi in licenza di convalescenza o in ricovero presso strutture sanitarie militari.

La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha provato l’esistenza di specifici fatti di servizio ai quali ancorare imprecisati aggravamenti, né ha allegato al ricorso introduttivo una perizia medico-legale idonea ad asseverare le richieste contenute nelle conclusioni. L’Amministrazione, al contrario, ha ampiamente controdedotto sui numerosi e puntuali fatti contrari alla generica ricostruzione prospettata.

Il giudice ha infine richiamato la prassi degli organi tecnici incaricati, che esclude la riconducibilità di fenomeni di ipertensione alle mansioni espletate e a un servizio di breve durata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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