Divieto di incarico dirigenziale sotto il triennio per dirigenti scolastici di ruolo (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 183 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di un incarico dirigenziale a dirigente scolastico di ruolo non può avere durata inferiore al triennio, ai sensi dell’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. La deroga al termine minimo triennale è ammessa solo quando la minor durata coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato. Il termine minimo legale risponde a un assetto organizzativo predeterminato per legge, a tutela dell’imparzialità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e a prevenzione di fenomeni di surrettizia precarizzazione. Non vi è spazio per prassi dell’Ufficio che fissino durate annuali in funzione di un accertamento ex post del requisito pensionistico, trattandosi di dato oggettivo verificabile ex ante. Il decreto che rechi termine finale annuale è pertanto illegittimo e non può essere ammesso al visto.
Il Fatto
Il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania ha adottato un decreto con cui ha conferito incarico di dirigente scolastico a una dirigente di ruolo, presso un’istituzione scolastica della regione, con decorrenza dalla data di registrazione dell’atto da parte degli organi di controllo e fino al 31.08.2026.
Il conferimento trae origine da un accertamento giudiziario: il Giudice ordinario, con sentenza confermata in appello e poi in sede di ottemperanza dal TAR Campania, ha riconosciuto il diritto alla immissione nei ruoli della Campania, ordinando al Ministero di dare esecuzione al dictum e nominando un commissario ad acta. L’atto è stato sottoposto a controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale, che ha deferito la questione al Collegio per la pronuncia.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione ritiene il decreto sottoponibile al controllo preventivo di legittimità. L’atto è stato adottato dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale, in qualità di pubblica amministrazione e non quale delegato del commissario ad acta. Esso è perciò soggettivamente riferibile all’amministrazione e passibile di verifica di conformità al paradigma normativo, limitatamente agli elementi non coperti dalla cognizione del giudice.
Nel merito, la Corte osserva che il conferimento segue a un accertamento del diritto della dirigente al trasferimento nei ruoli della Campania. La portata precettiva del disposto giudiziale non lascia margine di discrezionalità circa il trasferimento, che rappresenta esatta esecuzione del titolo e trova la propria fonte di legittimazione nell’ordine giudiziario stesso. L’amministrazione, in sede di memorie, ha superato la doglianza sulla pianta organica dichiarando la neutralità finanziaria dell’operazione, configurandosi come mero trasferimento da un contingente regionale a un altro. La Sezione è pertanto esonerata dal valutare i profili di copertura finanziaria, in conformità alla deliberazione della Sezione centrale del controllo di legittimità n. 2/2025/PREV.
Il profilo decisivo riguarda invece la durata dell’incarico, fissata dall’amministrazione fino al 31.08.2026. L’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 prevede che, per i conferimenti relativi alla dirigenza a tempo indeterminato, la durata non può essere inferiore a tre anni né eccedere i cinque. La durata può essere inferiore al triennio solo se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 103/2007 e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31399/2024, Cass. n. 13641/2025), che ribadiscono come la durata triennale sia regola di durata minima propria degli incarichi di dirigenza a tempo indeterminato.
Nel caso concreto, il pensionamento è fissato al 67° anno di età e la dirigente raggiungerà tale limite solo l’11.8.2028, dunque oltre il triennio, salvo sopravvenienze. La Corte esclude che prassi dell’Ufficio possano derogare a una disciplina di fonte primaria. La motivazione fornita ex post dall’amministrazione, fondata su non meglio precisate esigenze organizzative connesse a un accertamento negativo del requisito pensionistico, non è riconducibile ai presupposti di fatto e di diritto che giustificano una durata inferiore al termine legale.
Il termine annuale apposto all’incarico si pone quindi in contrasto con l’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e ne determina l’illegittimità. Per tali ragioni il Collegio non può procedere all’apposizione del visto e alla conseguente registrazione del decreto.
Nota della Redazione
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