Nesso causale e pensione privilegiata: irrilevante lo stress lavorativo su patologie endogene (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 129 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, l’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973 non pone alcuna presunzione, assoluta o relativa, di dipendenza dal servizio degli eventi morbosi verificatisi durante la prestazione lavorativa, non essendo sufficiente una mera coincidenza temporale. Le infermità di natura endogena, a substrato costituzionale o eredo-patologico, possono assumere rilievo ai fini del trattamento di privilegio soltanto quando nel servizio prestato siano individuabili episodi, condizioni o eventi, adeguatamente documentati, che, per il loro carattere eccezionale e in ragione dell’eziopatogenesi del singolo caso, valgano quali concause in senso medico-legale. In assenza di tale dimostrazione, il giudice contabile non può discostarsi dal parere del consulente tecnico d’ufficio che abbia escluso la correlazione etiopatogenetica tra l’attività di servizio e il complesso patologico.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri con incarichi di comando e di vigilanza presso una sede bancaria, è stato collocato in congedo anticipato per infermità nel gennaio 2018, in relazione a una patologia cardiaca consistente in grave prolasso della valvola mitralica con insufficienza valvolare e impianto di defibrillatore per aritmia ventricolare sintomatica. Successivamente è insorta una sintomatologia psichica, inizialmente qualificata come disturbo dell’adattamento e poi come disturbo post-traumatico da stress.
Dopo i dinieghi opposti in sede amministrativa, con i decreti n. 1087/2018 e n. 3807/2019 del Comando Generale dell’Arma, conformi ai pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il ricorrente ha adito la Corte dei conti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle due infermità, con ascrizione alla Tabella A e corresponsione della pensione privilegiata. L’INPS ha eccepito profili di rito sulla domanda amministrativa, mentre il Ministero della Difesa ha chiesto l’estromissione per difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico affronta anzitutto il profilo di giurisdizione, contestato dall’Amministrazione. Richiama la pronuncia delle SS.UU. Cass. n. 4325/2014, che ha affermato la giurisdizione pensionistica contabile per le istanze di accertamento della dipendenza da causa di servizio presentate in costanza di rapporto, sebbene in funzione del futuro trattamento di privilegio, e la pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 12/23/QM, che ha dichiarato ammissibile il ricorso volto al positivo accertamento di tale dipendenza a fronte del diniego amministrativo, pur in assenza di domanda di pensione privilegiata. Quanto all’eccezione dell’INPS sulla mancata trasmissione telematica dell’istanza, la Corte la qualifica come rilievo meramente formale, non contestandosi l’avvenuta presentazione della domanda.
Nel merito, il Collegio ricorda che il servizio del pubblico dipendente deve assumere, in concreto, un effettivo rilievo causale o concausale in immediata correlazione con le finalità di servizio. La norma non prevede alcuna presunzione: la sola coincidenza temporale tra prestazione e insorgenza della malattia non integra il presupposto legale. Tuttavia si ammette che anche l’infermità di natura endogena possa costituire titolo alla pensione, purché il ricorrente indichi e documenti episodi o condizioni di carattere eccezionale che, in ragione dell’eziopatogenesi del caso, possano assurgere al ruolo di concause.
La Corte condivide integralmente le conclusioni del parere dell’Ufficio Medico Legale, che ha escluso la correlabilità all’attività di servizio di entrambe le patologie. Quanto a quella cardiaca, il consulente ha ricondotto il disturbo del ritmo alle alterazioni morfofunzionali della valvola mitralica, di natura endogeno-costituzionale, rilevando una familiarità e l’assenza di correlazione con lo stress lavorativo invocato. Quanto alla patologia psichica, il consulente ha negato valore alla diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, non sussistendo eventi di natura eccezionalmente traumatica, e ha ricondotto il quadro a caratteristiche di personalità, mantenendo la diagnosi di disturbo dell’adattamento.
Il Collegio rileva che il ricorrente non ha opposto argomentazioni né elementi probatori concreti idonei a soddisfare l’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ. La doglianza circa la mancata considerazione dei fatti di servizio è infondata, poiché il consulente li ha esaminati, escludendone il rilievo causale, e l’esclusione del nesso non equivale a omissione della valutazione. Anche il rilievo formale sulla sottoscrizione del verbale peritale è disatteso, risultando pretestuoso. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’attività istruttoria svolta.
Nota della Redazione
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