Anacusia da trauma acustico non dipende da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 44 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di pensione privilegiata per infermità asseritamente contratta in servizio richiede la verifica del nesso causale o concausale tra l’evento di servizio e la patologia. Il giudice contabile, nel pronunciarsi, è vincolato alla valutazione tecnica espressa dal Collegio medico-legale tutte le volte in cui questa sia sostenuta da motivazione esaustiva, logica e congruente. Nel caso del trauma acustico da sparo, l’insorgenza di un’anacusia totale e monolaterale, immediata e irreversibile, senza alcun danno all’orecchio controlaterale, non trova riscontro nella letteratura medica e rende inverosimile la riconducibilità della patologia all’unico episodio di tiro. Ne consegue il rigetto della domanda, salvo che il ricorrente alleghi e provi vizi motivazionali evidenti ictu oculi del parere tecnico.
Il Fatto
Il ricorrente, militare di leva riconosciuto idoneo alle visite, ha riferito di aver riportato, durante le esercitazioni di tiro presso un poligono, una diagnosi di anacusia all’orecchio destro a causa delle forti detonazioni. Ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio e la conseguente attribuzione della pensione privilegiata.
Il Ministero della Difesa si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. La causa è stata istruita con consulenza tecnica d’ufficio medico-legale e decisa all’udienza mediante pubblicazione del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla consulenza tecnica versata in atti, la cui motivazione è espressamente richiamata come parte integrante della sentenza. Dal CTU emerge che, a seguito dell’esercitazione di tiro, il ricorrente riportò una perdita totale dell’udito all’orecchio destro, restando inalterata la capacità uditiva dell’orecchio sinistro. La diagnosi avvenne a un mese e sette giorni dall’evento traumatico.
L’organo tecnico ha osservato che, sebbene le detonazioni di arma da fuoco siano idonee a ledere l’apparato uditivo non protetto, con valori superiori a 120 db, il danno occorso non si è presentato nelle forme tipiche della ipoacusia monolaterale. Il danno acustico acuto non si manifesta in genere come anacusia totale, ma con una curva audiometrica a cucchiaio, predittiva di una perdita parziale destinata eventualmente a peggiorare, mai con una perdita totale e irrecuperabile già immediata.
Il Collegio medico ha inoltre rilevato che l’anacusia può derivare da malattie infettive, da altre patologie o da esposizione prolungata a rumori forti, mentre nella specie si è trattato di un unico episodio scatenante. In letteratura non si rinviene casistica di anacusia improvvisa, totale e monolaterale, determinatasi in pochissimo tempo per un trauma acustico da sparo. L’orecchio interessato, ha aggiunto l’organo tecnico, non è sempre direttamente correlato al lato di attinzione della deflagrazione.
Da qui la conclusione del CTU: appare scientificamente non giustificabile che una singola esercitazione di tiro possa aver prodotto un danno di tale entità, a espressione unilaterale, lasciando praticamente indenne l’orecchio controlaterale. L’infermità non può quindi essere giudicata dipendente da eventi di servizio, non idonei ad assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti. L’anacusia, di cui non è possibile determinare con certezza il momento di insorgenza, risulta scorrelata dall’evento traumatico.
Il giudice contabile ha ritenuto la valutazione tecnica condivisibile, non ravvisando vizi motivazionali evidenti ictu oculi che ne inficino l’attendibilità. Il parere è sorretto da motivazione esaustiva, logica e congruente. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate in complessivi euro 300,00.
Nota della Redazione
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