Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza e spese a carico dell’amministrazione inadempiente (TAR Piemonte n. 585 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. va dichiarata quando l’amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso. La sopravvenuta attività satisfattiva, benché tardiva, integra il venir meno dell’interesse alla decisione. Ne consegue che le spese di lite vanno poste a carico dell’amministrazione resistente, la quale ha reso necessario l’intervento del giudice amministrativo per ottenere l’adempimento già dovuto.
Il Fatto
Alcuni docenti hanno agito davanti al TAR Piemonte per conseguire l’ottemperanza a sentenze del giudice del lavoro che avevano riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento professionale. I titoli giudiziali, formatisi davanti ai Tribunali di Novara, Cuneo e Vercelli, erano rimasti ineseguiti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
I ricorrenti hanno quindi proposto distinti ricorsi per ottemperanza, poi riuniti per connessione oggettiva. Nelle more, l’amministrazione ha dato esecuzione alle statuizioni contenute nei titoli, come rappresentato dalla difesa dei ricorrenti nella memoria depositata in vista della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva innanzitutto che i ricorsi presentano decisioni identiche nella motivazione e nel dispositivo, sì da giustificarne la riunione. Sul piano sostanziale, il giudice dà atto che la stessa parte ricorrente ha documentato l’integrale adempimento da parte dell’amministrazione.
L’esecuzione sopravvenuta del giudicato determina il venir meno dell’interesse alla pronuncia di ottemperanza. La questione non attiene più al merito dell’inerzia, ma alla sola regolazione delle spese, poiché l’obbligo dell’amministrazione risulta ormai soddisfatto.
Il Tribunale applica dunque l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e dichiara la cessazione della materia del contendere. La norma consentiva di definire il giudizio senza una pronuncia di merito sull’inadempimento, essendo sopravvenuto l’effetto utile richiesto dai ricorrenti.
Quanto alle spese, il Collegio osserva che l’esecuzione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso. L’amministrazione ha quindi reso necessario l’esercizio dell’azione giurisdizionale, e la sua condotta integra il presupposto della soccombenza sostanziale. Su questa base la condanna segue il criterio della soccombenza.
Il Tribunale liquida per ciascun ricorso un importo a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, e con refusione del contributo unificato. Il tutto entro il tetto complessivo indicato in dispositivo.
Nota della Redazione
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