Ottemperanza al giudicato: carta docente, nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 587 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la formazione del giudicato e la sua rituale notificazione, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e di corrispondere le somme ivi liquidate, non rilevando le difficoltà operative dell’ente inadempiente. L’inerzia protratta giustifica la nomina sin d’ora del Commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM n. 55/2014, con dimidiazione e riduzione in ragione della serialità della controversia, e sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che le aveva riconosciuto il diritto all’accredito della carta elettronica per la formazione, con la relativa somma e gli accessori di legge.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente evocato, si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti di rito dell’azione. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era già infruttuosamente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risultava contestata l’omissione dell’ottemperanza, con la conseguenza che il ritardo dell’Amministrazione integra il presupposto per l’accoglimento della domanda.

Sulla base dell’art. 114 cod. proc. amm., il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Le deduzioni difensive dell’Amministrazione non incidono sul perimetro del giudicato.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, tenuto a provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è ritenuto assorbito in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, con dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto e ulteriore riduzione per la serialità della controversia e per l’assenza di difficoltà interpretative, oltre che per la situazione operativa dell’ente. Si è provveduto alla distrazione in favore del procuratore antistatario, restando ferma la refusione del contributo unificato. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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