Omessa comunicazione di avvio del procedimento e lesività del progetto definitivo di opera pubblica (TAR Liguria n. 1052 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione degli atti di approvazione di opere pubbliche incidendi su beni determinati, la mera pubblicazione dell’atto non è sufficiente quando esso produce effetti direttamente lesivi nella sfera giuridica dei proprietari interessati, occorrendo la notificazione individuale o comunque la dimostrazione della piena conoscenza del provvedimento. L’approvazione di un progetto che preveda la localizzazione di un’opera su un’area determinata impone all’Amministrazione l’obbligo di inviare al proprietario la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, fin dal momento in cui il progetto assume le caratteristiche di atto lesivo. Non è applicabile l’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990, non essendo dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, in ragione della discrezionalità insita nelle scelte progettuali.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di aree nel Comune di Ameglia classificate nel vigente PRG come destinate a servizi, attrezzature collettive e viabilità, ha impugnato le deliberazioni con cui la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo degli interventi di riduzione del rischio residuo nelle frazioni di Fiumaretta e Bocca di Magra. Il progetto prevede la realizzazione di una cassa di laminazione sull’area di proprietà della società, con conseguente necessità di esproprio di circa 15.000 mq. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 7 della legge n. 241/1990 per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione del d.P.R. n. 327/2001 nonché l’incompetenza della Giunta, contestando anche la conformità dell’opera alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio presentata dal Comune, basata sulla sopravvenuta sospensione dell’efficacia delle delibere impugnate, rilevando che tale circostanza non integra le gravi ragioni previste dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Quanto all’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dal Comune in relazione alle delibere n. 9 del 2019 e n. 98 del 2022, il Tribunale l’ha ritenuta infondata. La delibera n. 98/2022 non è stata notificata alla società proprietaria dell’area interessata, né il Comune ha dimostrato che la stessa ne abbia avuto piena ed effettiva conoscenza in epoca anteriore. Richiamando il consolidato orientamento per cui la pubblicazione non è sufficiente quando l’atto produce effetti direttamente lesivi, il ricorso è stato dichiarato tempestivo anche con riferimento agli atti antecedenti.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il progetto approvato prevede la realizzazione dell’opera su un’area attualmente destinata a servizi, non ad opera pubblica di natura idraulica, comportando quindi un potenziale cambio di destinazione d’uso e l’assoggettamento della proprietà a procedura espropriativa. L’Amministrazione aveva pertanto l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento alla società interessata fin dalla delibera n. 98 del 14 settembre 2022.
Il Collegio ha infine escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990, non essendo stato dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, considerata la discrezionalità insita nelle scelte progettuali e la complessità dell’opera da realizzare.
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Nota della Redazione
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