Ottemperanza al giudicato sulla Carta del Docente e trasmissione alla Corte dei (TAR Abruzzo n. 473 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che ha riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente, l’Amministrazione non può sottrarsi all’esecuzione invocando la competenza di altro organo del medesimo Ministero, perché ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento trasmette gli atti all’organo competente. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, opera anche nel rito amministrativo, ma con i necessari adattamenti: ai fini dell’ottemperanza non è richiesta l’apposizione della formula esecutiva, come chiarisce l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. Le somme vanno accreditate in conto Carta elettronica, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La contenutezza dell’importo e la produzione di interessi escludono la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4-ter, cod. proc. amm.
Il Fatto
La parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza con cui il giudice ordinario le aveva riconosciuto il beneficio della Carta del Docente, destinato all’aggiornamento e alla formazione, in relazione agli anni scolastici indicati nel titolo. L’Amministrazione è rimasta inerte nonostante la notificazione del titolo esecutivo.
Il ricorso per ottemperanza è stato proposto davanti al TAR Abruzzo, che ha definito la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., previo riscontro del titolo e della mancata esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione della presenza del titolo e dell’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario, nonché dell’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
La norma, calibrata sul processo civile, è ritenuta applicabile al procedimento di ottemperanza con i necessari adattamenti. Il riferimento al titolo esecutivo non impone la spedizione in forma esecutiva, perché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce espressamente che ai fini del giudizio di ottemperanza tale adempimento non è necessario.
Il Collegio affronta poi l’eccezione sulla competenza. Richiamando l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, rileva che l’organo intimato non può giustificare la propria inerzia facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero chiamato in giudizio. La difesa dell’Amministrazione non supera, dunque, il vaglio di fondatezza del ricorso.
L’esecuzione deve avvenire mediante accredito delle somme in conto Carta elettronica del docente, con accessori secondo quanto indicato dal giudice ordinario ed entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia è nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Pescara, con possibilità di delega a un funzionario, che provvede in sostituzione entro ulteriori sessanta giorni. Le spettanze del commissario, se dovute, restano a carico dell’Amministrazione soccombente e saranno liquidate con separato decreto.
Il Collegio esclude invece la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4-ter, cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi in base alla sentenza ottemperata. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del legale dichiaratosi antistatario. Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda, il Tribunale manda alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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