Cessazione della materia del contendere per pagamento dell’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 29 del 09.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti, l’integrale pagamento del danno erariale contestato, comprensivo di sorte, sanzioni e interessi, determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più utile la pronuncia di condanna. In materia di spese processuali, il rinvio dinamico operato dal d.lgs. n. 546 del 1992 al codice di rito rende applicabile l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come integrato dai commi successivi e dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Il giudice contabile può pertanto compensare integralmente le spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, valutabili anche in considerazione del corretto comportamento tenuto dal convenuto.
Il Fatto
Il Procuratore Regionale presso la Corte dei conti conveniva in giudizio il titolare di un’impresa individuale, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 7.302,00 a titolo di imposta di soggiorno non versata al Comune, relativa al terzo trimestre 2022.
Il convenuto si costituiva deducendo di aver provveduto al pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni. Il Comune inviava prova dell’avvenuto pagamento. La causa passava in decisione all’udienza del 19 marzo 2025.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta alla Sezione riguarda gli effetti del pagamento integrale del danno erariale intervenuto nelle more del giudizio di responsabilità. Il thema decidendum si concentra quindi sulla sopravvenuta carenza di interesse all’accertamento della responsabilità e, di riflesso, sul regime delle spese processuali.
La Corte rileva che il convenuto ha integralmente corrisposto quanto richiesto, come attestato dalla documentazione trasmessa dal Comune. Su tale presupposto, la Sezione dichiara la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna utilità alla pronuncia di condanna richiesta dall’attore.
Quanto alle spese, il Collegio muove dal rinvio dinamico operato dal d.lgs. n. 546 del 1992 al codice di procedura civile. Ne deriva l’applicabilità dell’art. 92 cod. proc. civ. nella formulazione risultante dalla modifica introdotta dall’art. 13 del d.l. n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014, che consente la compensazione in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza.
Tale assetto normativo va integrato sia con i commi aggiunti dal d.lgs. n. 156 del 2015, sia con la pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha esteso la possibilità di compensazione alle ipotesi di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Ritenendo sussistenti tali ragioni, anche in virtù del corretto comportamento del convenuto, la Sezione compensa per intero le spese di giudizio.
La Corte contabile provvede pertanto dichiarando la cessazione della materia del contendere e compensando integralmente le spese.
Nota della Redazione
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