Sviamento del contributo PSR e responsabilità per danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 113 del 09.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di un contributo pubblico concesso a valere su un Programma di Sviluppo Rurale, che dopo aver ultimato le opere non avvii l’attività finanziata, risponde del danno erariale per lo sviamento delle somme rispetto alla finalità programmata. La mancata attuazione dell’aspetto finalistico del progetto costituisce presupposto dell’indebito erariale, evitabile solo in presenza di un impedimento assoluto, esterno e non imputabile, il cui onere probatorio grava sul percettore. L’assoluzione penale per insussistenza del fatto, relativa alla fase di percezione del contributo, non assume rilievo esimente in sede contabile, ove la condotta contestata si colloca in un momento successivo all’erogazione.

Il Fatto

La Procura regionale ha evocato in giudizio il titolare di un’impresa agricola, quale beneficiario di un contributo concesso dalla Regione Campania nell’ambito del PSR 2013-2017, per la realizzazione di una struttura agrituristica mediante rifunzionalizzazione di un fabbricato aziendale. Ammessa la domanda al finanziamento, l’interessato ha percepito tra il 2013 e il 2015 un importo di euro 146.145,17.

Ultimati i lavori e dichiarato l’avvio dell’attività, i controlli della Guardia di Finanza accertavano che l’investimento non era divenuto concretamente operativo. La Regione revocava i contributi per euro 145.519,08 e avviava il recupero, rimasto inadempiuto. Nel parallelo procedimento penale l’imputato era assolto per insussistenza del fatto. La Procura contabile ha quindi chiesto la condanna al pagamento di euro 165.779,29, oltre accessori.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma anzitutto la propria giurisdizione, trattandosi di danno da sviamento di pubbliche risorse rispetto alla finalità assegnata, conseguente alla condotta del beneficiario legato da un rapporto di servizio funzionale con l’Amministrazione erogante. Richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 14436/2018 e propri precedenti.

Nel merito, la Corte esamina gli elementi costitutivi della responsabilità. Il beneficiario, dopo aver concluso le opere e dichiarato l’avvio dell’attività, ha contravvenuto agli obblighi stabiliti dall’art. 8 del DICA e dall’art. 14 del bando, tra cui il divieto di distogliere l’immobile dal previsto uso per almeno cinque anni e l’obbligo di comunicare variazioni entro trenta giorni. Gli artt. 15 e 16 del bando prevedono controlli e revoca in caso di mancata realizzazione del progetto o difformità.

L’inerzia protratta è ritenuta gravemente colposa: omessa attivazione verso Comune e ASL, mancata predisposizione degli impianti, mancata rimozione delle infiltrazioni. La condotta è cessata solo dopo i controlli del settembre 2018, con contestazioni tardive all’impresa e al direttore dei lavori.

La Corte esclude la forza maggiore, non supportata da elementi concreti, e richiama il principio per cui grava sul beneficiario l’onere di provare un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, derivante da cause esterne non imputabili (Cass. Civ. Sez. I n. 12712/2020). La spesa, priva di utilità, risulta dannosa anche per la mancata disponibilità delle somme.

Quanto all’assoluzione penale, essa non spiega effetto esimente in sede erariale: la condotta contabile attiene allo sviamento del contributo rispetto alla finalità programmata, in momento successivo alla percezione, e non integra il fatto tipico dell’art. 316-ter cod. pen. Il danno è quantificato nell’intero ammontare delle somme non rimborsate, con condanna agli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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