Inammissibile parere anticipazione TFR ai lavoratori del consorzio in liquidazione (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 117 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere rivolta alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 è inammissibile sotto il profilo oggettivo quando il quesito, pur originato da un’esigenza finanziaria dell’ente, attenga a profili di natura squisitamente privatistica e fallimentare, con riflessi sulla finanza pubblica meramente indiretti. La funzione consultiva resta circoscritta alla materia della contabilità pubblica e non può estendersi a fattispecie in cui i profili contabili non siano preminenti rispetto ad altre questioni giuridiche devolute ad altre giurisdizioni. La richiesta deve inoltre presentare i caratteri della generalità e dell’astrattezza, non potendo l’organo di controllo fornire un avallo preventivo a scelte gestionali concrete, che determinerebbe forme non consentite di cogestione amministrativa.

Il Fatto

Il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata ha richiesto un parere alla Sezione regionale di controllo in ordine all’ammissibilità dell’anticipazione di somme, ovvero della cessione del credito in favore della Regione, da parte dei lavoratori del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza posto in liquidazione coatta amministrativa. Il quesito muoveva dall’art. 115, comma 2, R.D. n. 267/1942 e chiedeva se l’operazione si ponesse in contrasto con l’art. 2, comma 2, legge reg. n. 7/2021, che vieta il transito delle posizioni debitorie del Consorzio nel bilancio regionale.

Il Commissario liquidatore aveva chiesto l’autorizzazione all’erogazione di un acconto parziale delle somme dovute a titolo di TFR agli ex dipendenti, creditori privilegiati, prospettando l’acquisto del credito da parte della Regione come soluzione idonea. Il Comitato di Sorveglianza aveva espresso parere positivo. La Regione ha quindi sottoposto la questione alla Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le condizioni di ammissibilità soggettiva e oggettiva della funzione consultiva. Sotto il profilo soggettivo non emergono ostacoli: la richiesta proviene dalla Regione, ente incluso nel perimetro dei soggetti legittimati dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, ed è sottoscritta dal Presidente della Giunta, organo rappresentativo ai sensi dell’art. 121, comma 4, Cost.

Sul piano oggettivo, la Sezione richiama gli indirizzi della Sezione delle Autonomie: la funzione consultiva non può ricomprendere tutti gli ambiti dell’azione amministrativa, ma va riferita alla contabilità pubblica e ai quesiti connessi all’utilizzo delle risorse pubbliche che si ripercuotono sulla sana gestione finanziaria. Sono inammissibili le richieste prive dei caratteri di generalità e astrattezza, dirette a ottenere valutazioni su casi o atti gestionali specifici, che integrerebbero un’ingerenza nella concreta attività dell’ente.

Il Collegio rileva che il quesito riveste natura privatistica, involgendo anche l’applicazione di norme della legge fallimentare, con riflessi finanziari solo indiretti e suscettibile di interferenza con l’ambito riservato ad altre giurisdizioni, in primis del giudice civile. I profili contabili, se non marginali, non sono preminenti rispetto ad altre problematiche giuridiche. L’istanza, inoltre, è priva di generalità e astrattezza, poiché mira a ottenere una consulenza in vista dell’adozione di un atto gestionale concreto.

La Sezione osserva che un avallo preventivo determinerebbe l’introduzione surrettizia di forme non consentite di cogestione amministrativa. Ferma l’inammissibilità, il Collegio evidenzia comunque che la meritevolezza dell’interesse perseguito deve coniugarsi con la legittimità dell’azione amministrativa: rileva la natura aleatoria del credito ceduto a fronte dell’accollo immediato di un debito certo, in violazione della normativa vigente, tra cui l’art. 2, comma 2, legge reg. n. 7/2021. Si tratterebbe di cessione di credito meramente eventuale o futuro, subordinata all’esito positivo della liquidazione, richiamando Cass. civ. Sez. III, ordinanza n. 25324/2025.

La Sezione dichiara pertanto inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere e dispone la trasmissione della deliberazione al Presidente della Giunta Regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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