Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 163 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per l’accertamento del diritto a pensione, l’intervenuto pagamento del trattamento richiesto e degli arretrati, con conseguimento del bene giuridico ambito, determina la cessazione della materia del contendere. La relativa declaratoria non presuppone un previo provvedimento di diniego, poiché l’interesse azionato si esaurisce con la satisfazione della pretesa. La compensazione delle spese è giustificata quando il pagamento sopravvenga a breve distanza dalla domanda amministrativa, in ragione dei tempi tecnici di lavorazione e delle difficoltà di ricostruzione della posizione assicurativa.

Il Fatto

La ricorrente, dopo aver presentato istanza amministrativa nell’aprile 2025, ha adito la Corte dei conti per l’accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia nella gestione CPDEL (Dipendenti Enti Locali) – Gestione Pubblica, con condanna dell’INPS al pagamento degli importi dovuti, di interessi e rivalutazione, oltre alle spese legali da distrarre.

L’INPS, dopo alcuni solleciti, aveva comunicato l’impossibilità di liquidare la domanda per mancata certificazione della posizione assicurativa e mancato inserimento dei dati di ultimo miglio da parte del datore di lavoro. Il ricorso amministrativo era stato concluso per irricevibilità o inammissibilità, per assenza di un provvedimento di diniego, con indicazione del trasferimento della domanda a diversa sede per competenza.

La Motivazione della Corte

Costituendosi in giudizio, l’INPS ha riferito che la domanda pensionistica era stata positivamente accolta il 28 ottobre 2025 e che il trattamento, con arretrati e interessi, era stato posto in pagamento con accredito su conto corrente nel novembre 2025, per oltre 5 mila euro, documentando quanto allegato. Ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La Corte rileva che la questione concerne esclusivamente il diritto alla pensione di vecchiaia e che, essendo la domanda stata accolta e il bene giuridico conseguito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. A fondamento della declaratoria la sentenza pone l’avvenuta riliquidazione nei termini indicati, l’adozione del provvedimento satisfattivo e il pagamento degli arretrati, tutti documentati in atti.

Sul regolamento delle spese, il giudice osserva che la ricorrente era stata informata della liquidazione con nota del 28 ottobre 2025, trasmessa anche al patronato che aveva seguito la pratica. Il difensore della ricorrente ha contestato la ricezione di tale comunicazione, ma la Corte valorizza il breve lasso temporale intercorso fra la domanda di fine aprile 2025 e il pagamento del novembre 2025, i tempi tecnici della lavorazione e le problematiche di ricostruzione dell’anzianità presso il datore di lavoro.

Su tali basi le spese legali sono compensate. La Corte rileva inoltre che, avendo ricevuto sul conto corrente l’importo di oltre 5 mila euro con valuta novembre 2025, l’interessata non può non essersi accorta dell’accredito. Nulla è disposto per le spese di giudizio, stante la relativa gratuità del rito. Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere, con spese compensate e nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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