Cessata materia del contendere per versamento quota 25 per cento (TAR Lazio n. 2482 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici. Il pagamento integrale di tale quota ridotta preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione. Ne consegue che il giudice amministrativo, accertato l’avvenuto versamento, dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La definizione del giudizio non dipende da un accertamento di merito sui provvedimenti impugnati, ma dall’effetto estintivo che la legge riconnette al pagamento.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio il decreto interministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l’Intesa del 28 settembre 2022, l’Accordo del 7 novembre 2019 e una circolare interministeriale. Con successivi motivi aggiunti estendeva l’impugnazione a numerosi provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende fornitrici e di attribuzione degli importi di ripiano, adottati da diverse Regioni e Province autonome.
Nel corso del giudizio la ricorrente rappresentava, con memoria del 18 novembre 2025, di avere versato gli oneri di payback per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 e chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudizio giunge a definizione su una sopravvenienza normativa. Il Collegio rileva che l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni, prevede che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015.
La norma collega al pagamento integrale di tale quota un duplice effetto: l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e il divieto di ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni indicati. Il legislatore disciplina inoltre l’accertamento del versamento da parte delle regioni e delle province autonome, con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, e stabilisce che tale accertamento determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali.
Il Collegio dà atto che le Regioni intimate e costituite hanno confermato l’avvenuto versamento nelle istanze depositate ex art. 13-quater disp. att. c.p.a. La ricorrente ha depositato la relativa documentazione. Su queste basi il Tribunale ritiene integrata la fattispecie legale e non procede all’esame dei motivi di impugnazione.
La definizione del giudizio consegue dunque al pagamento e non a un accertamento sulla legittimità degli atti impugnati. Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alle ragioni della definizione della causa.
Nota della Redazione
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