La decadenza del titolo per la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione è legittima anche se la VINCA per la rimozione è stata poi richiesta (TAR Basilicata Sez. I n. 567 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza del titolo abilitativo all’esercizio di uno stabilimento balneare, disposta ai sensi dell’art. 17 ter, comma 3, R.D. n. 773/1931 per l’omessa esecuzione dell’ordine di demolizione e per la mancanza del titolo edilizio in sanatoria, è legittima quando la VINCA per la demolizione dell’abuso sia stata richiesta solo successivamente all’adozione del provvedimento. La dichiarazione di interesse risarcitorio, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., e non può essere effettuata oralmente in udienza.
Il Fatto
La ditta individuale, che dal 1998 gestisce uno stabilimento balneare, aveva ampliato abusivamente il blocco Bar da 33 mq. a 49,295 mq. A seguito della richiesta di permesso di costruire in sanatoria, il Comune aveva chiesto la Valutazione di Incidenza Ambientale, essendo l’area vicina a Zone di Speciale Conservazione. L’istanza di VINCA era stata archiviata dalla Regione, e il successivo ricorso era stato respinto con sentenza passata in giudicato. Il Comune aveva quindi ingiunto la demolizione dell’abuso e, constatata l’inosservanza, aveva disposto la decadenza del titolo per l’esercizio dell’attività. Successivamente, la Regione aveva rilasciato la VINCA per la sola demolizione, imponendo la sospensione dei lavori dal 15 marzo al 30 settembre.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnazione avverso la prescrizione di sospensione dei lavori, essendo il periodo già decorso. Ha precisato che la dichiarazione di interesse risarcitorio, secondo l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022, deve essere resa con la memoria conclusionale o di replica nei termini di cui all’art. 73 cod. proc. amm., e non solo oralmente in udienza.
Nel merito, ha ritenuto legittima la decadenza del titolo. L’art. 17 ter, comma 3, R.D. n. 773/1931 contempla la cessazione dell’attività per difetto di autorizzazione, e l’art. 3, comma 7, L. n. 287/1991 impone il rispetto delle norme edilizie per la somministrazione di alimenti e bevande. Poiché l’abuso non era stato demolito e la VINCA per la demolizione era stata chiesta solo il 14 aprile, dopo l’adozione dell’ordinanza di decadenza del 31 gennaio, il provvedimento era obbligato.
La Corte ha infine osservato che, decorso il periodo di sospensione, l’abuso poteva essere demolito direttamente, rendendo inutile la SCIA presentata. Il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese.
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Nota della Redazione
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