Payback dispositivi medici cessazione materia contendere per versamento quota ridotta (TAR Lazio n. 2479 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, l’integrale versamento, in favore delle regioni e delle province autonome, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei medesimi provvedimenti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Ne consegue la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. L’effetto estintivo opera per legge e non richiede una pronuncia costitutiva, restando il giudice vincolato all’accertamento del versamento compiuto e comunicato dalle regioni.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio i decreti del Ministero della salute, adottati di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente alle linee guida ministeriali e all’intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente il 28 settembre 2022.

Con successivi motivi aggiunti la società estendeva l’impugnazione a numerosi provvedimenti regionali e provinciali di riparto del c.d. payback, adottati da diverse Regioni, nella parte in cui le imponevano di concorrere agli importi di ripiano determinati. Nel corso del giudizio la ricorrente, con memoria depositata il 18 novembre 2025, rappresentava di avere provveduto al versamento degli oneri di ripiano ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto del versamento effettuato dalla società ricorrente e della richiesta di cessazione della materia del contendere. Le Regioni intimate e costituite hanno confermato la circostanza nelle istanze depositate ai sensi dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a., così definendo la vicenda processuale sul piano dei fatti sopravvenuti.

Il Tribunale ha quindi richiamato la disciplina invocata. L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 stabilisce che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

La norma precisa che l’integrale versamento di tale importo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e precludono ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi. Le regioni e le province autonome accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Il Collegio ha quindi ritenuto che, in considerazione del disposto normativo richiamato e delle deduzioni della ricorrente, confortate dalla documentazione depositata, ricorressero i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in ragione delle ragioni della definizione della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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