Permesso di soggiorno e pericolosità sociale attuale (TAR Campania n. 3212 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di pericolosità sociale che sorregge il diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce esplicazione di una potestà discrezionale che esige una valutazione in concreto e condotta all’attualità, non potendo fondarsi su elementi sintomatici risalenti nel tempo. L’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/98, come interpretato dalla Corte costituzionale, sentenza 202/13, impone di bilanciare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica con la natura e l’effettività dei vincoli familiari, il grado di inserimento sociale e lavorativo e la durata del soggiorno in Italia. È pertanto illegittimo il provvedimento che, recependo una revoca adottata oltre dieci anni prima e notificata solo nel 2024, ometta una rinnovata istruttoria sui requisiti richiesti per il titolo richiesto e sulla persistente pericolosità del richiedente.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina extracomunitaria, impugnava davanti al TAR Campania il provvedimento del Questore di Napoli del 29.04.2025, con cui erano state rigettate le sue istanze di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ritenute manifestamente infondate.
Il diniego si fondava essenzialmente su una pregressa revoca del titolo di soggiorno adottata nel 2013, con contestuale diniego di aggiornamento dell’istanza presentata nel 2011, in considerazione di un profilo di pericolosità sociale allora emerso. La ricorrente deduceva che quel decreto di revoca era stato notificato solo il 28 febbraio 2024, a oltre dieci anni dall’adozione, e che il nuovo rigetto si basava su condanne risalenti a più di quindici anni prima, senza alcuna valutazione della condotta successiva, dell’integrazione sociale e lavorativa e dei legami familiari. Il TAR accoglieva l’istanza cautelare; il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/98, che disciplina l’inammissibilità dello straniero condannato per i reati ivi richiamati, e dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/98, che regola il rifiuto, la revoca e il diniego di rinnovo del titolo quando manchino i requisiti richiesti, salvo il sopraggiungere di nuovi elementi.
Il giudizio di pericolosità sociale sotteso al diniego è espressione di una potestà discrezionale che implica una valutazione in concreto, condotta all’attualità, dell’idoneità delle condotte a costituire una minaccia alla ordinata e pacifica convivenza civile. Il secondo periodo del citato art. 5, comma 5, come interpretato dalla Corte costituzionale, sentenza 202/13, condiziona l’esercizio di tale potestà alla previa valutazione della natura e dell’intensità dei legami familiari, del grado di inserimento sociale e lavorativo e della durata del soggiorno.
Nel caso concreto, gli elementi di pericolosità erano stati valutati nel 2013, con determinazione di revoca notificata all’interessata solo il 28 febbraio 2024. Il lungo lasso temporale di oltre dieci anni priva quel giudizio dei requisiti di attualità e concretezza. L’esame dell’istanza avrebbe dovuto muovere da una rinnovata valutazione dei presupposti di legge: effettività del lavoro autonomo, congruità dei redditi, assenza di una situazione attuale di pericolosità.
Il Collegio rileva che l’Amministrazione ha omesso di valutare l’effettiva latitudine e intensità dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo, limitandosi a richiamare valutazioni risalenti contenute in un provvedimento pervenuto nella sfera di conoscibilità della ricorrente solo nel 2024. Il diniego è stato adottato senza specifica e concreta estrinsecazione delle ragioni di effettività e attualità della pericolosità, né della preminenza delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica rispetto all’inserimento allegato e documentato. Il ricorso è pertanto fondato, con annullamento del provvedimento e compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.