Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per solo debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 136 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili d’ufficio legato da un mero debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. Il discrimine rispetto al debito di custodia consiste nella destinazione dei beni: la gestione di magazzino, con consistenze iniziali, rimanenze finali e movimenti di carico e scarico, impone la resa del conto giudiziale; la mera sorveglianza sull’uso dei beni assegnati agli uffici non la impone. Nel primo caso il regime di responsabilità è connotato dall’inversione dell’onere della prova; nel secondo restano fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un funzionario di un ente locale per l’esercizio finanziario 2020, limitatamente al periodo dal 10 settembre al 31 dicembre, relativamente ai beni mobili iscritti nell’inventario dell’ente. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, aveva prospettato al Collegio criticità di inammissibilità, improcedibilità e irregolarità del conto, sia per la natura dei beni rendicontati, sia per l’ampiezza dei beni interessati dalla gestione.
Il convenuto, costituitosi, ha contestato la propria qualifica di agente contabile, sostenendo che il conto trasmesso consiste in un semplice inventario di beni mobili di uso abituale, non custoditi in magazzini, con conseguente limitazione del proprio ruolo alla mera vigilanza. Il difensore ha richiamato la giurisprudenza contabile sulla distinzione tra consegna per vigilanza e consegna per custodia, concludendo per la improcedibilità del giudizio e per la compensazione delle spese. Il Pubblico Ministero ha evidenziato la difficoltà di configurare un debito di custodia per la maggior parte dei beni, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né coloro presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui il consegnatario è addetto. La norma riflette la distinzione tra agente amministrativo e agente contabile, distinzione che incide su materie riservate allo Stato.
Sul piano definitorio, il Collegio richiama l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna. La giurisprudenza contabile ha chiarito che il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il criterio discretivo è dunque quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, connotata da un debito di custodia e soggetta alla resa del conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento ne sono esclusi, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza contabile (Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016) e la pronuncia delle Sez. riunite in tema di giurisdizione contabile.
Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso convenuto ha dichiarato di condividere i rilievi del magistrato istruttore. Ne consegue che grava sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Il Collegio precisa che l’Amministrazione resta tenuta alla resa del conto per i beni che soggiacciono a un rapporto di effettiva custodia. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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