Cessazione della materia del contendere su pensione privilegiata per chiarimenti INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 152 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, che il giudice deve dichiarare anche d’ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le conclusioni delle parti, per essere sopravvenute circostanze che, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, eliminano le ragioni del contendere e fanno venir meno la necessità della pronuncia richiesta. Nel giudizio di pensione, i chiarimenti contabili forniti dall’ente previdenziale in corso di causa, che rendono trasparenti i criteri di calcolo già applicati, integrano i presupposti della declaratoria. A fronte dell’adesione di entrambe le parti, la declaratoria va pronunciata con compensazione delle spese processuali.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare della Marina Militare transitato nei ruoli civili dello Stato per permanente inidoneità al servizio marittimo, ha ottenuto dall’INPS la pensione privilegiata ordinaria di 8^ categoria. La determina di conferimento quantificava la prestazione al 30% della base pensionabile, senza indicare i conteggi e i valori retributivi utilizzati.

Ritenendo che fosse dovuto anche l’incremento dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, previsto dall’art. 67, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973 in favore dei militari privi dell’anzianità per la pensione normale ma con almeno cinque anni di servizio effettivo, il ricorrente ha agito davanti alla Corte dei conti chiedendo la rideterminazione della prestazione e la condanna dell’INPS al pagamento degli importi maturati.

La Motivazione della Corte

Costituendosi, l’INPS ha eccepito l’infondatezza del ricorso, sostenendo di avere già applicato il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 e di avere esplicitato il meccanismo di calcolo con la memoria difensiva.

All’udienza il giudice ha accolto la richiesta congiunta delle parti di un breve rinvio, per consentire al ricorrente di esaminare i dati contabili depositati dall’INPS e all’ente di precisare i conteggi. Con successiva nota l’INPS ha ribadito che la pensione corrisponde a quella richiesta, pari al 30% della base pensionabile e dei sei scatti, con la maggiorazione dello 0,70% per ogni anno di servizio utile maturato alla cessazione.

Preso atto dei chiarimenti, il ricorrente ha evidenziato che all’origine del ricorso vi era la determina di conferimento, priva di conteggi dai quali inferire i valori retributivi e i criteri adoperati, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. L’INPS ha aderito alla richiesta.

La Corte richiama il principio affermato in sede di legittimità (Cass. n. 16891/2021, n. 19845/2019, n. 22446/2016, n. 6909/2009): la cessazione della materia del contendere, dichiarabile anche d’ufficio, presuppone il totale venir meno del contrasto tra le rispettive conclusioni, per circostanze sopravvenute che incidono sulla posizione sostanziale e sul processo, eliminando le ragioni del contendere.

Riscontrata la sussistenza di tali presupposti, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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