Vittime del dovere, nessuna estensione dei benefici contributivi delle vittime del terrorismo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 179 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della contribuzione figurativa di dieci anni, previsto dall’art. 3 della legge n. 206/2004, spetta esclusivamente alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, individuate dall’art. 1 della medesima legge. La disciplina non è estensibile alle vittime del dovere né ai loro familiari superstiti. Le disposizioni che attribuiscono tali provvidenze hanno natura eccezionale e, in quanto tali, non si applicano oltre i casi in esse considerati, ai sensi dell’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale. La progressiva estensione dei benefici auspicata dal legislatore non integra un principio di eguale trattamento e non consente l’applicazione analogica delle norme riservate alle vittime del terrorismo. Il trattamento differenziale non viola l’art. 3 Cost., esprimendo una scelta discrezionale del legislatore sostenuta dalle risorse disponibili.
Il Fatto
La ricorrente, ex dipendente pubblica collocata in quiescenza, è vedova di un appartenente alle forze armate deceduto in servizio e già riconosciuto vittima del dovere. Ai familiari superstiti erano stati corrisposti l’assegno vitalizio e, all’esito di un precedente giudizio, l’adeguamento dello stesso alla misura richiesta.
Con istanza del 25.10.2023, la ricorrente ha chiesto al Ministero dell’Interno e all’INPS il riconoscimento dell’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, la rideterminazione della pensione e del trattamento di fine rapporto. Il Ministero ha respinto l’istanza; l’INPS ha omesso di rispondere. Di qui il ricorso alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha respinto le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da entrambe le amministrazioni. Al Ministero dell’Interno compete la valutazione circa la sussistenza delle provvidenze correlate allo status di vittima; all’INPS spetta l’erogazione all’esito degli adempimenti amministrativi, tra cui l’accertamento della matrice dell’evento.
Nel merito, il Giudice ha aderito all’orientamento della giurisprudenza contabile. Il beneficio della contribuzione figurativa è attribuito dalla legge alle sole vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Nessuna disposizione ne prevede l’estensione alle vittime del dovere o ai congiunti (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 358/2024).
La differenziazione di disciplina è espressione della discrezionalità del legislatore e non viola il principio di uguaglianza (Corte conti, sez. App. Sicilia, sent. n. 84/2024). Le norme in esame presentano rilevanti profili di specialità: consentono un’anzianità figurativa altrimenti non spettante e individuano una ristretta cerchia di beneficiari. Non sono quindi applicabili in via analogica, in forza dell’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il legislatore ha previsto l’equiparazione solo progressivamente e nei limiti delle risorse disponibili (Cass. Sez. V n. 19789/2023; Cass. Sez. Un. n. 22753/2018). Le disposizioni che hanno ampliato i benefici non realizzano una sostanziale equiparazione tra le categorie.
Poiché il dante causa è stato riconosciuto esclusivamente vittima del dovere, i benefici richiesti non competono. Il ricorso è stato rigettato e le ulteriori eccezioni assorbite, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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