Pensione di inabilità per impossibilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 7 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di inabilità, la condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa di cui all’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 non si esaurisce nel rilievo di menomazioni ad altissimo coefficiente invalidante. Essa può configurarsi anche in quadri clinici che impediscano o rendano estremamente difficoltosa una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa. Il giudizio va reso sul caso concreto, senza riqualificazioni lavorative aprioristiche avulse dal contesto individuale, valorizzando età, patologia, terapie, copatologie, livello di istruzione, tipologia del lavoro svolto e dignità della persona. Le consulenze eseguite dagli organi medico-legali presso il Ministero della Difesa sono pienamente utilizzabili nel giudizio pensionistico, operando tali organi in posizione di neutralità quali ausiliari del giudice.
Il Fatto
Il ricorrente, cessato dal servizio in data 21 giugno 2022, ha adito la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità per assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. L’amministrazione aveva riconosciuto la sola inabilità ordinaria a proficuo lavoro, negando la condizione più grave.
La parte ha prodotto una perizia di parte che concludeva per la totale compromissione delle capacità lavorative e di vita, con necessità di assistenza continuativa nelle ventiquattro ore. L’amministrazione, costituitasi, ha dedotto di aver già riconosciuto quanto richiesto prima della notifica del ricorso, così prospettando la cessazione della materia del contendere. Il difensore del ricorrente ha contestato tale impostazione, insistendo per l’accertamento della condizione di inabilità assoluta e, in subordine, per una consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto richiamato il valore probatorio delle consulenze eseguite dagli organi medico-legali presso il Ministero della Difesa. Tali organi operano in posizione di neutralità, professionalità e competenza, alla stregua di ausiliari del giudice, e svolgono la loro attività in contraddittorio con il ricorrente, il quale può parteciparvi e contrastarne l’esito mediante consulenze di parte. Le loro conclusioni sono dunque pienamente utilizzabili nel giudizio pensionistico.
Con ordinanze nn. 14/2024 e 6/2025 era stato richiesto un parere al Collegio medico-legale presso la Corte dei conti, affinché accertasse se, alla data di cessazione dal servizio, le infermità riscontrate fossero tali da rendere il ricorrente nella condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. Il parere, reso il 3 dicembre 2025, è risultato in linea con la prospettazione del ricorrente.
La Corte ha poi ricostruito i criteri medico-legali dell’accertamento. Il giudizio non va reso in via aprioristica e svincolata dal caso concreto: occorre escludere irrealistiche ipotesi di riqualificazione lavorativa, specie nelle patologie croniche e in quelle psichiatriche, dove alla valutazione quantitativa della menomazione si affianca quella prettamente disfunzionale. La nozione di qualsiasi attività lavorativa va letta alla luce della dignità personale: non può pretendersi che il soggetto si dedichi ad attività non dignitose, né una riqualificazione avulsa dal contesto lavorativo individuale.
Gli elementi da valorizzare sono indicati in modo analitico: età, patologia principale e compromissione dell’efficienza psico-fisica, tipologia e frequenza delle terapie, necessità di controlli, presenza di copatologie e coterapie, ricoveri, livello di istruzione, tipologia del lavoro svolto, concreta possibilità di inserimento lavorativo, riconoscimenti in altri ambiti previdenziali, dignità della persona. Richiamando la circolare MEF n. 978 del 12 luglio 2017, la Corte ha ribadito che la condizione richiesta non si identifica con l’alto grado di invalidità, potendo essere configurata anche da quadri clinici che impediscano una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.
Il parere del Collegio medico-legale è stato giudicato chiaro, articolato, aggiornato, immune da vizi logici e privo di incongruenze. Alla luce di esso, in linea con la documentazione in atti, il ricorso è stato accolto con riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto. Sono stati riconosciuti interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il criterio differenziale affermato dalle SS.RR. n. 10/2022/QM, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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