Attività agricola del segretario comunale compatibile con l’ufficio pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 10 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio dell’attività agricola da parte del segretario comunale è compatibile con lo status di dipendente pubblico locale. L’art. 108 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige qualifica l’attività agricola come attività libera, non soggetta ad autorizzazione preventiva, e il regime di favore si estende alle attività connesse di cui all’art. 2135, terzo comma, cod. civ., tra cui la commercializzazione dei prodotti e l’agriturismo. Il difetto di autorizzazione non integra, pertanto, alcun danno erariale, né la mera apertura della partita IVA dimostra di per sé l’incompatibilità, ove l’attività secondaria resti ancillare rispetto a quella pubblica. La prestazione del segretario comunale, non essendo soggetta a vincoli di orario rigidi, va valutata sui risultati, con la conseguenza che l’assenza dal servizio non assume rilievo risarcitorio autonomo quando la Procura contesti la sola posta dei compensi indebitamente percepiti.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio il segretario comunale di due enti locali della provincia di Bolzano, contestandole un danno erariale di euro 33.046,00, corrispondente ai compensi percepiti per l’attività asseritamente illecita. L’istruttoria, avviata su esposto anonimo, aveva rilevato che la convenuta era titolare di una ditta individuale esercente coltivazione di ortaggi, allevamento, produzione di energia elettrica e, dal 14.05.2021, anche agriturismo, con vendita dei prodotti anche presso i mercati contadini.

Secondo l’accusa, l’art. 108 del Codice degli enti locali consente l’attività agricola ma vieta quella commerciale e le attività lesive del corretto adempimento dei compiti d’ufficio, con violazione dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001. La convenuta ha eccepito la natura dirigenziale dell’incarico, la mancanza di orario fisso, la riconducibilità della vendita e dell’agriturismo alle attività connesse ex art. 2135 cod. civ. e l’esistenza delle autorizzazioni. Nel corso del giudizio la difesa ha chiesto la sospensione per la mancata conoscenza della lingua tedesca da parte del collegio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente escluso la violazione del diritto di difesa. L’art. 17 del d.P.R. n. 305/1988 consente in via straordinaria l’assegnazione temporanea di magistrati non a conoscenza della lingua tedesca; ne deriva che la trattazione orale debba svolgersi in una lingua comprensibile all’intero collegio. Il contraddittorio si è pertanto compiutamente realizzato, con verbalizzazione della posizione difensiva.

Nel merito, il collegio ha ricostruito il regime delle incompatibilità e del cumulo di incarichi. L’ordinamento nazionale sancisce un principio di esclusività della prestazione lavorativa a tutela dell’imparzialità e del buon andamento della P.A., distinguendo attività assolutamente vietate, attività autorizzabili e attività libere. Il legislatore regionale, con l’art. 108 della legge regionale n. 2/2018, ha qualificato l’attività agricola come attività libera e non necessitante di autorizzazione preventiva.

La Corte ha richiamato l’orientamento che esclude l’agricoltura dalle attività assolutamente incompatibili, già affermato da Cass. civ. sez. L, ord. n. 27420/2020 e ribadito da Sez. giur. Sicilia n. 289/2024, con i richiami alla giurisprudenza amministrativa (TAR Basilicata n. 195/2003 e Cons. Stato sez. II, ord. n. 2120/2023). Tale lettura è stata ritenuta coerente con una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione EDU, poiché limitazioni non coperte da norma si risolverebbero in indebite restrizioni delle prerogative dominicali.

Venendo al caso concreto, la Corte ha ritenuto lecita la condotta della convenuta. Le attività di vendita dei prodotti, anche presso i mercati contadini, e di affitto di appartamenti rientrano nelle attività connesse dell’art. 2135, terzo comma, cod. civ., e sono compatibili con lo status di dipendente locale. La Sezione ha inoltre precisato che l’apertura della partita IVA non dimostra automaticamente l’incompatibilità, involgendo profili tributari, purché l’attività secondaria resti ancillare.

Quanto alle assenze, la Corte ha osservato che il segretario comunale, per l’art. 19 del CCNL di comparto, non è soggetto ad obbligo di timbratura e la sua prestazione va valutata sui risultati, risultando agli atti valutazioni positive. La Procura ha però contestato la sola posta dei compensi, senza dedurre ulteriori voci per la mancata prestazione: di qui l’assorbimento di ogni altro profilo e il rigetto della domanda, con condanna delle amministrazioni alle spese di difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2135 c.c.

Tutte le 94 sentenze sull'art. 2135 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *