Cessazione della materia del contendere sui ratei di tredicesima pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 327 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa creditoria per effetto del pagamento dei ratei arretrati, riconosciuta da entrambe le parti, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo. La relativa declaratoria presuppone che il beneficio richiesto sia stato effettivamente attribuito al ricorrente e che non residuino contestazioni sulle somme dovute. Sul piano delle spese, la compensazione può essere disposta quando il ritardo nella liquidazione sia riconducibile alle modalità di comunicazione dei dati necessari all’accredito, e non a un ingiustificato rifiuto della prestazione.
Il Fatto
Gli eredi di una titolare di pensione hanno chiesto all’INPS il pagamento dei ratei della tredicesima mensilità maturati nel 2021, da gennaio fino al mese del decesso della dante causa. La richiesta amministrativa, presentata nel febbraio 2022, non ha avuto esito e le ricorrenti hanno proposto ricorso davanti alla Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento del diritto, la condanna dell’Istituto al pagamento, oltre interessi, rivalutazione e spese.
L’INPS si è costituito rappresentando di aver avviato il procedimento di liquidazione, non concluso per l’erroneità dei codici IBAN trasmessi, e ha chiesto un rinvio. La trattazione è stata più volte differita, prima per verificare la soddisfazione della pretesa, poi per ulteriori difficoltà nella comunicazione dei dati di accredito. Nel mese di ottobre 2024 l’Istituto ha depositato i cedolini attestanti l’avvenuto pagamento e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico rileva che entrambe le parti concordano nel ritenere che il beneficio per cui è causa sia stato già attribuito alla ricorrente. Su questa premessa, la controversia deve essere definita con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, cui consegue l’estinzione del giudizio.
La decisione non investe il merito del diritto vantato, che risulta soddisfatto in via amministrativa mediante il pagamento documentato dai cedolini depositati dall’Istituto. Il thema decidendum si esaurisce dunque nella verifica della sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia, conseguenza dell’avvenuta attribuzione della prestazione richiesta.
Sul governo delle spese, la Corte tiene conto delle ragioni all’origine del ritardo nella liquidazione dei ratei arretrati e ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti. Il ritardo, infatti, è ricondotto alle difficoltà connesse alla comunicazione dei codici IBAN, circostanza che esclude l’integrale soccombenza dell’Istituto e giustifica la reciproca neutralizzazione dei costi processuali.
Il dispositivo dichiara pertanto l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti.
Nota della Redazione
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