Riliquidazione pensione militare con sei scatti, ottava categoria e art 1801 (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 82 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riliquidazione della pensione privilegiata del personale militare presuppone la verifica dello specifico titolo di ciascun beneficio richiesto. L’indennità integrativa speciale in misura intera spetta al solo titolare di pensione liquidata anteriormente al 1° gennaio 1995, in applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 15 della legge n. 724/1994, salve le tassative eccezioni dell’art. 2, comma 20, della legge n. 335/1995. L’indennità speciale annua ex art. 32 della legge n. 599/1954 non compete al militare transitato nei ruoli civili, richiedendo la cessazione definitiva dal servizio per infermità di causa di servizio. La maggiorazione dei sei scatti stipendiali ex art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, in quanto norma meramente ricognitiva, non amplia la platea dei destinatari oltre le ipotesi delle leggi richiamate, restando subordinata al raggiungimento del limite di età, alla morte o alla permanente inabilità. In caso di pensione di ottava categoria, la maggiorazione ex art. 67, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973 spetta al militare con almeno cinque anni di servizio effettivo e senza l’anzianità necessaria per la pensione normale, nel limite del 44 per cento della base pensionabile. Il beneficio una tantum ex art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 spetta, a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale dell’inciso sull’«in costanza di rapporto di impiego», al militare che abbia contratto l’infermità ascritta a categoria tabellare durante l’attività di servizio.

Il Fatto

La ricorrente, già in servizio presso la Marina militare e transitata nei ruoli civili del Ministero, titolare di pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento. Le domande riguardavano l’indennità integrativa speciale in misura intera, l’indennità speciale annua ex art. 32 della legge n. 599/1954, i benefici combattentistici ex legge n. 336/1970, i sei scatti stipendiali ex art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, la maggiorazione ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e il beneficio ex art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010.

Il Ministero della Difesa ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, il difetto di giurisdizione sulla domanda ex art. 1801 e, in subordine, la prescrizione quinquennale. L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità della domanda sull’indennità speciale annua per mancanza di previa domanda amministrativa, la prescrizione e l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, poiché l’INPS è l’unico titolare dell’onere di pagamento delle poste di pensione privilegiata. Ha poi respinto l’eccezione di inammissibilità sull’indennità speciale annua: la ricorrente ha documentato la presentazione dell’istanza amministrativa, e comunque il petitum sostanziale di ricalcolo non integra la violazione dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.

Nel merito, la doglianza sull’indennità integrativa speciale è stata respinta. La Corte ha ricostruito il passaggio dal sistema retributivo con assegno separato alla confluenza della I.I.S. nella base pensionabile per effetto dell’art. 15 della legge n. 724/1994. Solo il titolare di pensione liquidata prima del 1° gennaio 1995 conserva l’indennità in misura intera, secondo l’orientamento delle Sezioni Riunite n. 1/2009 e 2/2006.

L’indennità speciale annua ex art. 32 della legge n. 599/1954 è stata negata: la ricorrente è transitata nei ruoli civili, mentre il beneficio presuppone la cessazione definitiva dal servizio per infermità di causa di servizio. La domanda sui benefici combattentistici è stata respinta perché generica, non avendo la ricorrente indicato la categoria di appartenenza ex art. 1 della legge n. 336/1970.

Accolte, invece, le domande sui sei scatti stipendiali e sulla maggiorazione ex art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 ha sola funzione ricognitiva e non amplia la platea dei destinatari; la ricorrente, cessata dal servizio per inidoneità, rientra tra i beneficiari. Quanto alla pensione di ottava categoria, la maggiorazione spetta al militare con almeno cinque anni di servizio effettivo e privo dell’anzianità per la pensione normale, nel limite del 44 per cento della base pensionabile.

Infine, il giudice ha riconosciuto il beneficio ex art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2024, che ha espunto l’inciso «in costanza di rapporto di impiego», ha ritenuto sufficiente che l’infermità ascritta a categoria tabellare sia insorta durante l’attività di servizio. Nel caso di specie i presupposti risultano integrati. La prescrizione quinquennale è stata esclusa, essendo stata la diffida trasmessa all’INPS e al Ministero. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti del maggior importo differenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *