Responsabilità dirigenziale e prescrizione nell’illecito permanente da degrado del patrimonio comunale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 38 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel fatto illecito permanente la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa. La permanenza dell’illecito va relazionata non al danno, la cui persistenza può avere cause diverse, ma al comportamento contra ius dell’agente. Ne consegue che la successione di soggetti nella titolarità dell’incarico interrompe il nesso eziologico tra gli effetti permanenti dell’atto generatore di danno e la permanenza dell’illecito: con la cessazione dall’incarico il predecessore perde il potere di far cessare lo stato dannoso, e il termine di prescrizione decorre da quel momento. Quanto alla conoscibilità del danno, essa va riferita all’amministrazione nel suo complesso e non alla sensorialità dei soggetti cui il danno è imputato, non essendo configurabile alcun occultamento doloso quando lo stato del bene sia percepibile con l’ordinaria diligenza.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo ha citato in giudizio i dirigenti pro tempore del Settore Patrimonio di un ente locale, chiedendone la condanna al pagamento di una somma superiore a 185.000 euro, oltre rivalutazione e interessi, per avere cagionato all’ente un danno da depauperamento patrimoniale. Il pregiudizio sarebbe derivato dall’inerzia protratta nella conservazione di un immobile comunale, acquistato nel 2006, parzialmente ristrutturato nel 2007 e poi lasciato in stato di abbandono.
La Sezione regionale, con sentenza n. 210/2021, ha respinto la domanda, dichiarando l’azione in parte prescritta e in parte infondata. La Procura regionale ha proposto appello, censurando la statuizione sulla prescrizione, l’esclusione del nesso causale, il difetto di colpa grave e il rigetto nel merito della pretesa per il periodo non prescritto.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità del gravame per asserita violazione degli artt. 190, co. 2, e 193 c.g.c. L’atto di appello consente di comprendere i capi di sentenza censurati e le critiche rivolte agli stessi; il richiamo a specifiche disposizioni del regolamento di organizzazione degli uffici non integra domanda nuova, ma mera circostanziazione delle condotte omissive già contestate.
Sul primo motivo, il Collegio ha richiamato la distinzione tra illecito istantaneo e illecito permanente, riprendendo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 27183 del 2007. Nel fatto illecito permanente il comportamento contra ius alimenta l’evento dannoso per tutto il tempo della sua durata; nel caso di successione tra soggetti nel rapporto, il termine della condotta del predecessore segna la cessazione della permanenza e l’inizio del decorso prescrizionale. Nel caso di specie la successione degli appellati nella direzione del Settore ha interrotto il nesso eziologico, impedendo la riconduzione del danno alla sfera dei soggetti cessati dall’incarico.
Quanto alla conoscibilità del danno, la tesi della Procura — secondo cui la percezione dell’ente dovrebbe passare attraverso i soggetti che avevano causato il danno — è stata respinta. La documentazione in atti dimostra che gli amministratori avevano contezza della necessità di completare la ristrutturazione e della mancanza dei finanziamenti occorrenti: il danno era dunque percepibile e riconoscibile come ingiusto dall’amministrazione nel suo complesso.
Nel merito, l’appellante non ha assolto l’onere probatorio di indicare analiticamente, per ciascun convenuto, gli atti gestionali che avrebbero potuto e dovuto essere adottati. Rilevante è, inoltre, il difetto dell’elemento soggettivo: la documentazione prodotta dimostra l’attivazione dei dirigenti per reperire le risorse, e la circostanza di non esserci riusciti non è loro imputabile. Il successivo inserimento dell’immobile nel piano di dismissione e la sua ristrutturazione a seguito dell’ottenimento dei finanziamenti confermano l’assenza di colpa grave. La legge 7 gennaio 2026, n. 1, sopravvenuta, è stata dichiarata irrilevante, essendo l’insussistenza della colpa grave accertata alla stregua del quadro normativo previgente. L’appello è stato quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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