Giurisdizione contabile sull’aggio del concessionario della riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 72 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia promossa dalla società concessionaria del servizio di riscossione delle entrate di un ente locale, avente ad oggetto il pagamento dell’aggio e dei corrispettivi per l’attività di accertamento e riscossione, appartiene alla giurisdizione contabile della Corte dei conti. La società incaricata della riscossione, che ha il maneggio del denaro di spettanza dell’ente tra la riscossione e il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, con conseguente natura di giudizio di conto di ogni vertenza relativa al dare e avere. Una volta affermata la giurisdizione, la pretesa va scrutinata nel merito e l’inadempimento dell’ente impositore non può essere giustificato dalla mancanza del vincolo contabile interno (impegno di spesa), che non incide sul diritto del contraente al pagamento delle competenze maturate.

Il Fatto

La società ricorrente, concessionaria del Comune per il servizio di riscossione coattiva e per la rilevazione, accertamento e riscossione delle entrate comunali in forza di due contratti di affidamento, ha agito per il pagamento di venticinque fatture emesse tra il 2018 e il 2020 e rimaste insolute. Dopo il deposito di un decreto ingiuntivo ottenuto davanti al giudice ordinario, l’ente locale ha proposto opposizione eccependo il difetto di giurisdizione.

Il Tribunale ha dichiarato la carenza di giurisdizione in favore della Corte dei conti, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società alle spese. La ricorrente ha quindi riassunto la causa davanti alla Sezione giurisdizionale regionale, chiedendo la condanna dell’ente al pagamento della somma residua, oltre interessi moratori.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto dichiarato la contumacia dell’ente locale, non costituito nonostante la regolare notifica del ricorso. Nel merito della giurisdizione, la Corte ha confermato la qualificazione già operata dal giudice ordinario: si tratta di rapporti riconducibili alle gestioni svolte dalla società quale agente contabile per la riscossione delle entrate comunali, nonché ad attività connesse, accessorie o strumentali.

Richiamando le Sezioni Unite n. 760 del 2022 e n. 16014 del 2018, nonché la sentenza della Sezione II d’Appello n. 224 del 2022, la Corte ha ribadito che il corrispettivo del concessionario è costituito dall’aggio sulle somme riscosse. La sua determinazione implica necessariamente la verifica del risultato contabile finale dei rapporti tra ente impositore e concessionario, con conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione di conto ex artt. 103 Cost., 13 e 44 R.D. n. 1214/1934.

Quanto all’ammissibilità del ricorso ad istanza di parte, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui, pur essendo di regola prevista la procedura di presentazione e parifica del conto, laddove l’ente non parifichi o non trasmetta il conto al giudice contabile, il contabile può proporre un giudizio ad istanza di parte, attesa l’obbligatorietà del giudizio di conto e la necessità di garantirne il diritto di difesa.

Nel merito, la Corte ha rilevato l’assenza di serie contestazioni sull’inadempimento contrattuale, desumibile dal pagamento parziale intervenuto solo dopo il deposito del ricorso monitorio e dalla mancata contestazione tempestiva delle fatture, regolarmente annotate. Ha dichiarato irrilevante l’asserita mancanza dell’impegno di spesa per alcune fatture: secondo la definizione dell’art. 183 T.U.E.L., l’impegno è un adempimento contabile interno all’amministrazione e la sua mancata o insufficiente registrazione non può ricadere sul contraente, il cui diritto al pagamento non ne resta inficiato.

La Corte ha pertanto accolto il ricorso, condannando l’ente al pagamento della somma residua, detratte in compensazione le spese liquidate con la sentenza declinatoria del giudice ordinario, con applicazione degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. Ha inoltre condannato l’ente, soccombente, alla rifusione delle spese legali e al pagamento delle spese di sentenza.

Nota della Redazione

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