Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 93 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto giudiziale, la sopravvenuta presentazione del conto, regolarmente parificato, da parte dell’ente determina la cessazione della materia del contendere. Resta impregiudicata ogni valutazione sulla regolarità del conto medesimo, che spetta al magistrato competente per materia, al quale il fascicolo va trasmesso. Il giudice contabile, preso atto dell’esito satisfattivo della pretesa, non entra nel merito della gestione, ma si limita a dichiarare cessata la materia del contendere e a rimettere gli atti per le valutazioni di competenza.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto la resa del conto giudiziale relativo alla gestione di una carta di credito regionale affidata a un agente contabile, titolare del predetto strumento di spesa nel periodo dal 1.01.2015 al 30.06.2015. Con decreto 8.03.2024, n. 13, era stata richiesta la presentazione del conto; avverso tale decreto l’interessato aveva proposto opposizione, rigettata con sentenza 19.06.2024, n. 52.

Nelle more del giudizio, il conto è stato presentato e regolarmente parificato, ed è stato trasmesso dalla Regione alla Segreteria della Sezione giurisdizionale il 19 agosto successivo, con inserimento nel sistema telematico al numero 98855. Il Collegio dei Revisori, con verbale 26.08.2024, n. 15, tenuto conto della mole documentale, si è riservato ulteriori verifiche sulla documentazione trasmessa.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile rileva che la causa della pretesa è venuta meno per effetto della presentazione del conto giudiziale, che l’opposizione era diretta a ottenere. La sopravvenuta parificazione del conto ha soddisfatto l’interesse perseguito nel giudizio di resa, con la conseguenza che non sussiste più alcun interesse alla decisione di merito.

La Corte sottolinea di non poter entrare nel merito della regolarità della gestione. Ogni valutazione sul punto spetta al magistrato competente per materia, al quale il fascicolo è trasmesso, trattandosi di profilo sottratto alla cognizione del giudice investito della sola resa.

Lo stesso Pubblico Ministero, sentito in camera di consiglio, ha concluso per la cessazione della materia del contendere, rimettendo ogni valutazione sulla regolarità del conto al magistrato istruttore competente per materia. La posizione delle parti processuali risulta, dunque, convergente.

Sulla base di tali rilievi, la Sezione dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone la trasmissione della sentenza all’interessato, alla Regione e alla Procura regionale in sede, nonché al magistrato istruttore competente per le relative valutazioni in ordine alla regolarità del conto. La definizione del giudizio non preclude, pertanto, gli accertamenti ulteriori devoluti alla competenza specifica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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