Aumento di capitale di società in house e controllo analogo: non luogo a deliberare per le operazioni che non comportano acquisto della qualità di socio (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 49 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La trasmissione alla Corte dei conti dell’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria, prevista dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), non è finalizzata a un mero controllo conoscitivo ma all’avvio di un controllo successivo di legittimità-regolarità con effetto impeditivo di tipo procedurale, il cui termine di sessanta giorni decorre dal ricevimento dell’atto. Detta procedura preliminare di esame non riguarda le operazioni societarie straordinarie — quali la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale — quando l’ente agisce nella qualità di socio già detentore della partecipazione e l’operazione non comporti anche l’acquisto della posizione di socio. In tal caso, l’atto deliberativo si colloca al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 5 TUSP, configurando un effetto meramente incrementativo della partecipazione già posseduta, e la Sezione di controllo dichiara il non luogo a deliberare.

Il Fatto

Il comune trasmetteva alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, «a solo titolo informativo», la deliberazione consiliare con cui aveva espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’aumento di capitale della società in house “Biella Casale Vercelli Valsesia acque – S.p.A.”, da parte della società “Cordar S.p.A. Biella Servizi”, socio della quale l’ente deteneva una partecipazione indiretta. L’aumento di capitale doveva essere liberato mediante il conferimento del ramo d’azienda costituito dalle reti e dalle infrastrutture idriche di proprietà demaniale, in attuazione delle prescrizioni del Commissario Straordinario dell’Ente di Governo dell’ATO n. 2, finalizzate alla razionalizzazione della gestione del patrimonio e all’affidamento del Servizio Idrico Integrato al gestore unico d’ambito.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente chiarito che l’invio dell’atto deliberativo non può più essere effettuato dal comune «a solo titolo informativo», come invece sostenuto nella deliberazione trasmessa. L’art. 5, comma 3, TUSP, come novellato dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, ha infatti trasformato la trasmissione alla Corte dei conti in un adempimento funzionale all’esercizio di un potere di esame preliminare, da svolgersi entro il termine di sessanta giorni, avente a oggetto la conformità dell’atto ai requisiti di sostenibilità finanziaria e di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Nel merito, richiamando la pronuncia delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/2022, la Sezione ha ricordato che l’esame preventivo ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP si applica agli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni. L’ambito applicativo della norma, quindi, riguarda le fattispecie in cui l’ente assume la qualità di socio, mentre non concerne le decisioni relative a operazioni societarie straordinarie — quali la sottoscrizione di aumenti di capitale — che l’ente approva nella qualità di socio già partecipante.

Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite, fatto proprio dalla Sezione, chiarisce che la procedura di esame preliminare «non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l’acquisto della posizione di socio». Tale principio è stato applicato anche alla fattispecie della partecipazione indiretta, come nel caso di specie, in cui la sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte della società partecipata determina un effetto meramente incrementativo della quota già detenuta dall’ente, senza alterare gli assetti partecipativi.

La Sezione ha quindi concluso che l’atto deliberativo sottoposto al suo esame, riguardando un’operazione che non comporta l’acquisizione di una nuova partecipazione ma esclusivamente un incremento di quella già posseduta, si colloca al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 5 TUSP, con conseguente declaratoria di non luogo a deliberare. Sono fatti salvi gli ulteriori poteri di scrutinio della fattispecie nell’esercizio delle diverse funzioni di controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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