Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 105 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la trasmissione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, in ottemperanza al decreto che ha fissato il termine per la presentazione, determina la cessazione della materia del contendere. Il giudizio è definito con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., disciplinata dall’art. 142 c.g.c.. La pronuncia di cessazione lascia impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, riservate al magistrato designato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c..

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, riferito alla gestione di una struttura ricettiva situata in Matera, nei confronti dell’agente contabile esterno del comune. L’istanza chiedeva inoltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento e la fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente, con conseguente richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere in caso di presentazione del conto.

Il giudice monocratico, con decreto n. 46/2023 depositato il 20 ottobre 2023, ha fissato i termini per la presentazione e il deposito. In data 4 gennaio 2024 il comune ha trasmesso alcuni conti giudiziali parificati, tra cui quello oggetto del giudizio. Con istanza depositata il 27 settembre 2024 il P.M. ha chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce innanzitutto il rito del procedimento di resa del conto. Il giudizio, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., disciplinata dall’art. 142 c.g.c.. Sul punto richiama la giurisprudenza contabile che ha riconosciuto tale assetto processuale.

Nel merito, il giudice rileva che il conto relativo all’anno 2019 risulta trasmesso alla Segreteria della Sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 46/2023. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia, per effetto dell’adempimento sopravvenuto, giustifica la definizione del giudizio con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il giudice accoglie pertanto la richiesta del P.M., a sua volta conforme alle conclusioni rassegnate dal comune.

Il giudice precisa inoltre che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c.. La cessazione della materia del contendere non comporta dunque alcun accertamento sul merito della gestione. Il giudice non si pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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