Esclusa la pensione privilegiata per gli esiti odontoiatrici del trauma mandibolare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 149 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata militare, la classificazione tabellare dell’infermità va verificata con riferimento all’epoca di ciascuna domanda amministrativa e dei relativi accertamenti medico-legali, non al momento della decisione. Il giudice può fondare il proprio convincimento sul parere dell’Ufficio medico-legale presso il Ministero della Salute, che ben può integrare o correggere le valutazioni rese a suo tempo dalle commissioni mediche ospedaliere. L’indennità una tantum di Tabella B non è sostituibile con la pensione privilegiata ordinaria quando difetti, a quella data, il requisito della stabilità e della menomazione ascrivibile a tabella A. Un aggravamento accertato anni dopo non retroagisce alle precedenti istanze, perché costituisce effetto di fenomeni degenerativi sopravvenuti.
Il Fatto
Il ricorrente, ex aviere scelto di leva in servizio dal novembre 2000 al settembre 2001, ha agito contro il Ministero della Difesa per ottenere la pensione privilegiata, a decorrere dal congedo, per gli esiti di un incidente di servizio occorso nel febbraio 2001, con ascrizione all’ottava categoria della tabella A, elevata alla settima dalla domanda del 2.10.2008.
Ha impugnato tre decreti ministeriali: il primo, del 2011, che aveva negato il trattamento tabellare vitalizio; il secondo, del 2012, che aveva concesso l’indennità una tantum pari a cinque annualità di pensione privilegiata di ottava categoria; il terzo, del 2016, che aveva escluso l’aggravamento. Nel 2021 l’Amministrazione ha riconosciuto la pensione privilegiata tabellare di ottava categoria dal 1° giugno 2020.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha circoscritto l’oggetto del giudizio: non è in discussione la dipendenza da causa di servizio, ma la corretta classificazione tabellare e l’esatta decorrenza del trattamento. Ha quindi valorizzato il parere richiesto all’UML, reso in due momenti: la prima stesura, depositata il 6 agosto 2024, non era stata trasmessa alle parti.
Su eccezione della difesa, il giudice ha qualificato la violazione dell’art. 97 c.g.c. come nullità relativa, sanabile mediante rinnovazione. Ha così disposto un supplemento istruttorio volto a consentire all’organo di consulenza di prendere posizione sulle osservazioni del consulente di parte. Il parere definitivo, depositato l’11 settembre 2025, ha confermato le conclusioni iniziali.
Secondo l’UML, l’infermità diagnosticata al 2008 era ascrivibile a Tabella B, indennizzabile con cinque annualità di ottava categoria, e non alla pensione privilegiata. Non sussistevano, alle date delle istanze di aggravamento del 2010 e del 2012, i presupposti per una migliore ascrizione tabellare. Il giudice ha ritenuto il parere dettagliato e ha respinto le censure del CTP.
Quanto alla riformulazione diagnostica del 2021, in “Sindrome di Costen bilaterale”, il giudice ha escluso ogni contraddizione: si trattava di una valutazione collocata a vent’anni dal trauma originario, su cui si erano innestati verosimili fenomeni degenerativi artrosici. Da ciò l’infondatezza della pretesa di retrodatazione del trattamento.
Le ulteriori osservazioni del CTP, depositate il 10 marzo 2026, e le contestazioni in note di udienza del 20 marzo 2026 sono state giudicate ultronee e tardive. Il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.