Danno da discredito alla Forza Armata e clamor fori legittimano condanna erariale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 41 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da lesione del prestigio e dell’immagine della pubblica amministrazione costituisce figura autonoma di danno erariale non patrimoniale, suscettibile di valutazione economica e tutelabile con il rimedio risarcitorio, senza alcun limite particolare in riferimento al fatto generatore né alla necessità di un preventivo accertamento in sede penale. Esso è azionabile in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. 78/2009, e prescinde dall’esistenza di un pregiudizio patrimoniale. Il clamor fori, in quanto pubblicità negativa del fatto illecito, non è più soltanto condizione obiettiva di risarcibilità, ma opera anche come criterio di stima del danno. Nel giudizio contabile il giudicato penale di condanna vincola il giudice in ordine ai presupposti, alle risultanze e alle valutazioni della decisione, ma non si estende al nesso di causalità tra condotta illecita e danno erariale, che resta autonomamente accertabile dal giudice contabile. Non è proponibile alcuna questione di prescrizione ancorata a un dies a quo diverso da quello del passaggio in giudicato della sentenza penale, che segna la sospensione del termine per effetto del lodo Bernardo.
Il Fatto
Il Comando dei supporti delle Forze operative terrestri ha segnalato alla Procura regionale per il Lazio alcuni episodi di concussione che avrebbero visto coinvolti un sottufficiale e altri militari, in relazione all’irregolare assegnazione di appalti presso una struttura militare. Il procedimento penale, avviato a seguito di denuncia di taluni imprenditori, ha interessato più militari per condotte consistenti nel costringere gli affidatari dei lavori a versare una percentuale sugli importi degli appalti aggiudicati.
La posizione del militare, definita con rito abbreviato, si è conclusa con sentenza di condanna per concussione, confermata in appello e divenuta irrevocabile. La Procura regionale ha quindi contestato un danno erariale, limitato al solo danno non patrimoniale, e la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio ha condannato il presunto responsabile. La decisione è stata impugnata davanti alla Sezione Terza Centrale di Appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura dell’appello contabile, qualificandolo come impugnazione a critica libera, ma a devoluzione limitata: il giudizio sul rapporto sostanziale può essere rinnovato solo nei confini delle censure specificamente articolate. I primi quattro motivi, incentrati sulla pretesa nullità della citazione, non si confrontano davvero con la sentenza impugnata e sono giudicati fuori bersaglio.
Sul primo motivo, la Corte esclude che gli esiti dei procedimenti penali relativi agli altri militari possano incidere sulla proponibilità della domanda. La condizione obiettiva prevista dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. 78/2009 si realizza con la sentenza irrevocabile di condanna per il reato proprio di concussione, non essendo utilmente richiamabili le decisioni intervenute nei confronti dei correi, alcuni dei quali giudicati con sentenza di applicazione della pena su richiesta e altri con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, privi di portata extrapenale. Il mero richiamo di parametri costituzionali, senza argomenti giustificativi, non muta la conclusione.
Il secondo motivo, che denuncia il mutamento del criterio di quantificazione tra invito a dedurre e citazione, è respinto. L’art. 86, comma 2, lett. e), c.g.c. impone la nullità solo quando la citazione difetta degli elementi di diritto della domanda, senza estendere l’onere all’individuazione e alla quantificazione del danno. Il passaggio dal doppio tangentizio a una percentuale del dieci per cento delle somme illecite non integra alcuna mutatio libelli.
Quanto al terzo e al quarto motivo, la Corte chiarisce che il nuovo art. 55, comma 1, c.g.c., nel prevedere accertamenti su fatti e circostanze favorevoli al presunto responsabile, configura un onere e non un obbligo, la cui violazione non genera alcuna sanzione processuale. La notizia di danno, inoltre, risulta specifica e concreta: il Procuratore regionale è l’unico dominus dell’azione, e le conclusioni difformi di un organo amministrativo interno non ne inficiano la legittimità.
Il quinto motivo è infondato. In forza del lodo Bernardo, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla conclusione del procedimento penale: il dies a quo coincide con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, e gli atti interruttivi, notificati nel 2020, sono tempestivi anche in ragione della disciplina emergenziale.
Il sesto motivo è invece fondato solo parzialmente. La Corte riconosce che il danno da lesione dell’immagine è figura autonoma, azionabile in forza della sentenza irrevocabile, e che il vincolo del giudicato penale non si estende al nesso di causalità con il danno erariale. Il ruolo del sottufficiale, ricostruito dalle sentenze penali, non è marginale ma decisivo. Il clamor fori ha amplificato il pregiudizio, ma la determinazione equitativa del danno si fonda su criteri oggettivi, soggettivi e sociali, che il Collegio ritiene adeguati ex art. 1226 c.c., con conseguente reiezione del settimo motivo e integrale conferma della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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