Riliquidazione pensione militare con sistema misto e coefficiente del 2,44% (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 214 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio previsto dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 spetta al personale militare cessato dal servizio e collocato a riposo con un’anzianità superiore ai venti anni utile ai fini previdenziali, sulla quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, sia per chi vanti oltre quindici anni al 31 dicembre 1995 sia per chi ne vanti meno. Sulla quota retributiva va applicato il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, tenendo conto dell’effettivo numero di anni, anche inferiore a diciotto, maturati al 31 dicembre 1995. Non incorre nella decadenza ex art. 205, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973 il titolare di pensione definitiva che non abbia avuto notificazione o comunicazione del provvedimento. Gli arretrati sono dovuti nei limiti della prescrizione quinquennale, decorrente dalla notifica della domanda al datore di lavoro legittimato passivo.

Il Fatto

Il ricorrente, Sottufficiale dell’Esercito Italiano collocato in congedo assoluto dal 29 ottobre 2008, è titolare di pensione provvisoria liquidata con il sistema misto e definita con successivo decreto definitivo del Ministero della Difesa del 2016. Ha chiesto la riliquidazione del trattamento secondo i criteri dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione del coefficiente del 2,44% alla quota retributiva, e il ricalcolo in funzione della promozione al grado superiore, avvenuta con decorrenza 28 ottobre 2008.

L’INPS, costituitosi, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva sostanziale, essendo la pensione anteriore al 2010 e spettando la competenza al datore di lavoro quale amministrazione di appartenenza. Con ordinanza è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa, che ha contestato la domanda, richiamando l’applicazione del parametro stipendiale invariato e sostenendo la decadenza.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta due capi di domanda. Il primo concerne l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 alla quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto al personale militare, cessato con oltre venti anni di anzianità contributiva e con meno di diciotto anni di servizio al 31 dicembre 1995. La questione è risolta alla luce delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, che hanno superato il contrasto giurisprudenziale riconoscendo il beneficio a entrambe le categorie di destinatari.

Ne deriva l’applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, commisurato all’anzianità effettivamente maturata al 31 dicembre 1995. Il Ministero, di contro, non ha applicato l’aliquota richiesta, ritenendo il beneficiario incorso nella decadenza prevista dall’art. 205, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973. La Corte esclude tale decadenza: non risulta in atti, né è comprovato, che il decreto definitivo del 2016 sia stato notificato o comunicato all’interessato, che ne ha avuto conoscenza solo in sede giudiziale.

La Corte valorizza inoltre il quadro temporale: la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 12/2021 è del settembre 2021, mentre il ricorso è stato depositato nel settembre 2023 e notificato nel 2024. Il primo capo di domanda è quindi accolto, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione sulla quota retributiva. Gli arretrati sono dovuti nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica della domanda al Ministero della Difesa, unico legittimato passivo, poiché le richieste inviate via pec all’INPS nel 2023 non hanno interrotto il termine.

Sugli oneri accessori, la Corte applica il principio del cumulo parziale di cui alle Sezioni Riunite n. 10/2002, riconoscendo interessi legali e rivalutazione monetaria limitatamente all’importo eccedente quello dovuto per interessi. Il Ministero della Difesa è condannato alla riliquidazione del trattamento definitivo entro trenta giorni dalla notifica, con successiva trasmissione all’INPS, chiamato ad adempiere per la propria competenza.

Il secondo capo di domanda, volto al ricalcolo con il parametro stipendiale superiore in forza della promozione al grado di Primo Maresciallo dal 28 ottobre 2008, è invece rigettato. Il Ministero ha correttamente applicato il parametro invariato, avendo l’interessato maturato meno di due anni e quattro mesi nel grado e non essendo destinatario dello scatto di cui al d.lgs. n. 82/2001. Essendo stato promosso lo stesso giorno della cessazione, non aveva maturato i sette anni di anzianità richiesti dall’allegato “D” al d.lgs. n. 193/2003. Le spese legali sono compensate per la parziale soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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