Irregolarità del rendiconto non esclusa dall’assenza di ammanchi (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 164 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la funzione di accertamento della regolarità dei conti giudiziali resi da chi ha maneggio di denaro o beni pubblici è volta a verificare la correttezza delle gestioni pubbliche e il corretto utilizzo delle risorse della collettività. Il giudizio non ha ad oggetto, se non in via indiretta ed eventuale, l’operato dell’agente contabile e i profili di sua possibile responsabilità. L’assenza di ammanchi e la conformità del comportamento dell’agente alle prassi amministrative interne non escludono l’accertamento dell’irregolarità del conto, laddove questo non sia idoneo a integrare i presupposti di chiarezza e intellegibilità per il cui soddisfacimento il legislatore ha imposto obblighi legali. Costituisce violazione dell’art. 33 R.D. n. 827/1924 l’omessa indicazione nel conto del valore dei beni affidati, essendo insufficiente la registrazione per sole quantità. La mancata annotazione degli scarichi per deterioramento e delle variazioni di valore aggrava la carenza di chiarezza del conto. Il passaggio di consegne tra agenti contabili deve avvenire con l’intervento di un funzionario dell’Amministrazione, come prescritto dall’art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924, la cui presenza non costituisce adempimento meramente formale.
Il Fatto
Il magistrato istruttore, con relazione dell’11.12.2025, sottoponeva al Collegio il conto giudiziale dell’agente contabile, consegnatario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per la gestione del magazzino relativa all’esercizio 2019. Nella relazione venivano evidenziati plurimi profili di irregolarità, tra cui la mancata registrazione dei beni per valore, la tardiva parificazione del conto, l’assenza di intervento di un funzionario dell’Ente nel passaggio di consegne e la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno di controllo. L’agente contabile e l’Istituto intervenivano in giudizio chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale e, nel merito, la regolarità del conto con conseguente discarico.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha rigettato l’eccezione di estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c., rilevando che il termine decorre dal deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale e non dal deposito presso l’Amministrazione di appartenenza. Nel caso di specie, il termine non era decorso tra la data di deposito del conto e quella della relazione di irregolarità.
Il Collegio ha affermato il principio per cui la funzione del giudizio di conto consiste nell’accertare la regolarità dei conti giudiziali per verificare la correttezza delle gestioni pubbliche, richiamando la giurisprudenza della Sezione (Corte dei conti Sez. Veneto n. 28/2023) e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che non può costituire mezzo per derogare all’obbligo di rendicontazione. L’assenza di ammanchi e il rispetto delle regole interne non possono escludere l’irregolarità del conto quando mancano i presupposti di chiarezza e intellegibilità imposti dalla legge.
Nel merito, la Corte ha rilevato la violazione dell’art. 33 R.D. n. 827/1924, che obbliga il consegnatario a iscrivere i beni non solo per specie, qualità e categoria ma anche per valore, non potendo rilevare le difformi previsioni delle Istruzioni operative regionali. La mancata indicazione del valore e la mancata annotazione degli scarichi hanno reso il conto non raccordabile con le scritture dell’Ente, richiedendo un raffronto esterno non consentito dalla normativa. La Corte ha precisato che l’eventuale carico all’agente di beni poi consegnati agli utilizzatori finali non esclude l’obbligo di rendicontazione per valore.
Quanto al passaggio di consegne, la Corte ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924, poiché la presenza del funzionario terzo non è un mero adempimento formale ma è finalizzata a verificare la correttezza dei dati del verbale a tutela di entrambi gli agenti coinvolti. Le eventuali carenze delle Istruzioni operative non possono assumere rilevanza trattandosi di adempimento previsto dalla legge.
La Corte ha infine escluso che la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., sia ascrivibile all’agente contabile, trattandosi di adempimento a carico dell’Amministrazione. Alla luce delle irregolarità rilevate, il conto non poteva essere approvato e l’agente non poteva essere ammesso a discarico, pur in assenza di ammanchi e criticità sostanziali.
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Nota della Redazione
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