Appalto e contenzioso erariale: interesse moratorio per il parere attendista (Corte dei Conti Sez. I App. n. 14 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di inammissibilità per tardività dell’emendatio libelli della domanda di condanna generica ex art. 278 c.p.c. è decisione di mero rito, che dà luogo a un giudicato meramente formale, circoscritto al rapporto processuale in cui è resa. Essa non produce gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude la riproposizione della domanda risarcitoria in altro giudizio, nei termini di prescrizione. La polizza prestata a garanzia dell’adempimento, qualificabile come contratto autonomo di garanzia, è escutibile a prescindere dall’accertamento giudiziale dell’inadempimento. Integra colpa grave del difensore il parere di attendere l’esito dell’impugnazione per non pagare una sentenza esecutiva ex lege, quando manchi un titolo certo da opporre in compensazione: il ritardo genera interessi moratori a carico dell’amministrazione. La valutazione della colpa grave va condotta con giudizio prognostico ex ante sulle circostanze esistenti al momento della condotta.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia ha convenuto in giudizio il Provveditore alle opere pubbliche, un avvocato dello Stato in servizio presso l’Avvocatura distrettuale di Milano e una dirigente, per sentirli condannare, a titolo di colpa grave e pro quota, al risarcimento di un danno quantificato in euro 259.962,98, asseritamente cagionato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’azione riguardava la gestione di un contenzioso insorto con l’impresa aggiudicataria di un appalto. Si ipotizzavano due voci di danno: la prima, di euro 245.302,00, per la mancata formazione di un titolo esecutivo opponibile in compensazione alle pretese della società; la seconda, di euro 14.660,98, per gli interessi moratori conseguenti al ritardato pagamento della somma liquidata dal giudice civile. La Sezione lombarda, con sentenza n. 283/2022, ha rigettato la domanda verso il Provveditore e la dirigente, condannando il solo avvocato dello Stato al pagamento di euro 70.000,00. Hanno proposto appello principale il difensore e appello incidentale la Procura regionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, disposta la riunione ai sensi dell’art. 184 c.g.c., rileva anzitutto l’acquiescenza della Procura regionale sul rigetto relativo alla prima voce di danno verso il Provveditore, divenuto definitivo. Passando all’appello principale, ritiene fondati i motivi sulla prima posta di danno. La vicenda civile, nello stato in cui l’ha esaminata la Sezione territoriale, non contemplava alcun giudicato negativo sostanziale sfavorevole all’amministrazione: la declaratoria di inammissibilità della domanda di condanna generica è pronuncia di mero rito.

Richiamando Cass. ord. n. 20636/2024 e Cass. ord. n. 23130/2020, la Corte afferma che tale statuizione non preclude la riproposizione dell’azione risarcitoria nei termini prescrizionali. Quanto all’escussione della polizza, le sentenze di merito avevano accertato l’inadempimento dell’impresa e la legittimità del decreto di risoluzione; la polizza, qualificata come contratto autonomo di garanzia ai sensi di Cass. ord. n. 7420/2024, Cass. ord. n. 8358/2020 e Cass. n. 1186/2020, non è soggetta al principio di accessorietà della fideiussione.

Manca, inoltre, il nesso causale con la condotta del difensore e difetta la colpa grave. La mancata quantificazione del danno è riconducibile all’amministrazione: il responsabile unico del procedimento vi ha provveduto solo in data 3 aprile 2016, nonostante le reiterate richieste dell’avvocato. La proposizione della domanda riconvenzionale, ispirata a principi di concentrazione processuale, non costituisce sintomo di imprudenza, tanto più che il giudice civile ha dichiarato la risoluzione per fatto e colpa dell’impresa.

Sulla seconda voce, invece, il Collegio conferma la condanna del difensore. La sentenza del Tribunale di Milano era esecutiva ex lege e le somme erano obiettivamente dovute per lavorazioni eseguite e non contestate. Il parere di attendere l’esito dell’impugnazione, in assenza di un titolo certo da opporre in compensazione, ha generato un aggravio di interessi moratori. Il difensore avrebbe potuto valutare, ex art. 283 c.p.c., la richiesta di sospensione dell’esecutività. La sentenza della Corte d’Appello di Milano del 2024, che accerta la risoluzione, dà atto del pagamento comprensivo degli interessi, sì che il credito esiste e non ha trovato soddisfacimento.

Nessuna colpa grave è ravvisabile in capo al Provveditore, che si è attenuto al parere qualificato dell’avvocato su una vicenda complessa e già in corso; il pagamento è conseguito a un pignoramento presso terzi, non a una sua autonoma determinazione. L’appello incidentale della Procura regionale è rigettato, con statuizione sulle spese conforme all’art. 31, comma 2, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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