Riscatto dei periodi di servizio militare e limite quinquennale: conta la data del servizio, non quella della domanda (Corte dei Conti Sez. III App. n. 136 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del limite massimo di cinque anni di maggiorazioni previsto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 1997, la maggiorazione conseguente al riscatto dei periodi di servizio comunque prestato si colloca cronologicamente nel momento in cui il servizio è stato svolto, non alla data di presentazione della domanda. Il raggiungimento del quinquennio alla data della domanda non estingue la facoltà di riscatto ex art. 5, comma 3, ma impone di ordinare i periodi secondo la loro effettiva successione cronologica, rimanendo invariato il tetto complessivo di cinque anni. La disciplina transitoria dell’art. 7, comma 3 opera su un piano distinto e non consente la valorizzazione ultrattiva dei periodi di corso privi di specifica indennità.
Il Fatto
La parte privata, già allievo finanziere, presentava domanda di riscatto a titolo oneroso del periodo di formazione svolto tra il 20 marzo e il 19 settembre 1981. L’INPS respingeva l’istanza, rilevando che alla data della domanda l’interessato aveva già maturato il limite massimo di cinque anni di maggiorazioni e che il periodo di corso, non essendo caratterizzato dalla percezione di una specifica indennità operativa, non poteva beneficiare della disciplina transitoria di cui all’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 1997.
La Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia accoglieva il ricorso, riconoscendo la riscattabilità del periodo. L’INPS proponeva appello, deducendo che il tetto quinquennale costituirebbe una preclusione assoluta all’esercizio della facoltà di riscatto, non solo alla misura complessivamente valorizzabile.
La Motivazione della Corte
La Corte dà continuità ai principi enunciati dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, intervenute nelle more del giudizio per comporre il contrasto tra le Sezioni di appello. Il Collegio distingue il piano dell’art. 5, che disciplina a regime le maggiorazioni e il riscatto assoggettandoli al limite quinquennale, da quello dell’art. 7, comma 3, che salvaguarda in via eccezionale i soli aumenti connessi a servizi operativi integralmente maturati prima del 1° gennaio 1998.
Il punto decisivo riguarda la collocazione temporale della maggiorazione. La Corte esclude la tesi dell’Istituto secondo cui il fatto costitutivo coinciderebbe con la domanda e il pagamento dell’onere. Lo svolgimento del servizio è il fatto costitutivo; la domanda e il pagamento costituiscono mere modalità di esercizio della facoltà e non mutano l’epoca alla quale il periodo deve essere riferito. La soluzione è coerente con l’art. 2 del d.lgs. n. 184 del 1997, che impone di determinare l’onere secondo la collocazione temporale dei periodi riscattati.
La Corte precisa che la legge sopravvenuta non attribuisce retroattivamente la facoltà di riscatto: una volta esercitata la facoltà secondo condizioni vigenti, l’effetto previdenziale si collega al periodo storico oggetto di valorizzazione. Il superamento del quinquennio non opera come termine decadenziale o causa di consumazione della facoltà, ma come soglia quantitativa mobile: il riscatto di un periodo più risalente comporta l’esclusione dalla quota utile della maggiorazione cronologicamente successiva. Lo scomputo è soltanto la conseguenza contabile del criterio cronologico e del limite complessivo.
Il periodo di frequenza del corso allievi rientra nella nozione di servizio comunque prestato. L’art. 5, comma 3, non circoscrive la facoltà al servizio di ruolo né richiede la percezione di una indennità operativa. Il carattere formativo del corso non elide la relazione organica con l’amministrazione militare. L’appello è rigettato e l’INPS è condannata alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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