Aumento capitale società in house non soggetto a controllo Corte conti (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 12 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato da una società già partecipata da un’amministrazione pubblica, che non comporti il conseguimento ex novo della qualità di socio, resta fuori dal perimetro dell’esame preliminare della Corte dei conti prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine tra gli atti deliberativi da sottoporre al controllo e quelli meramente incrementativi della partecipazione già posseduta. Il mero aumento di capitale non integra l’acquisizione della partecipazione, poiché non realizza l’ingresso dell’ente in una nuova realtà societaria. Ne consegue la declaratoria di non luogo a deliberare sulla richiesta di parere, ferma restando la possibilità di scrutinio nelle ulteriori funzioni di controllo, segnatamente in sede di revisione periodica delle partecipazioni.
Il Fatto
Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte la deliberazione del proprio Consiglio comunale con cui ha autorizzato l’acquisto di nuove azioni di una società in house providing operante nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale e già partecipata dall’ente. L’operazione si inserisce in un aumento di capitale deliberato in più tranche e finalizzato, secondo il piano concordatario omologato, al rinnovo del parco mezzi della società.
L’ente ha rappresentato di aver esperito la consultazione pubblica prevista dall’art. 5 TUSP, senza osservazioni, e di ritenere che la deliberazione non richiedesse il parere della Corte, richiamando la giurisprudenza contabile formatasi sul punto. Ha comunque trasmesso l’atto, invocando la medesima norma, e la Sezione è stata chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza del proprio obbligo di esame preliminare.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione dell’operazione: si tratta di sottoscrizione di quote in seguito ad aumento di capitale di una società già partecipata dall’ente, che non comporta l’acquisto ex nunc della qualità di socio. Su questa premessa innesta la verifica del perimetro oggettivo dell’art. 5, comma 3, TUSP.
Il Collegio richiama la pronuncia nomofilattica delle Sezioni Riunite n. 19 del 2022, che ha escluso dall’esame preliminare le operazioni di trasformazione, fusione e sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comportino anche l’acquisto della posizione di socio. L’assunzione dello status di socio — osserva la Sezione — costituisce il criterio discretivo tra gli atti da trasmettere alla Corte e quelli per i quali la legge non impone l’invio.
L’argomento letterale conforta la tesi: l’art. 5 TUSP menziona l’aumento di capitale solo nella parte iniziale del primo comma, per escludere l’invio in presenza di previsione legislativa espressa, mentre i successivi passaggi richiamano esclusivamente la costituzione della società e l’acquisizione della partecipazione in società già esistenti. Anche l’art. 8 TUSP evoca la sottoscrizione di un aumento di capitale, ma per collegarla alle operazioni che comportino l’acquisto di partecipazioni in società già esistenti, non per estendere il controllo alle operazioni di un ente già socio.
Sul piano sistematico e storico, la Corte osserva che la disciplina degli oneri a carico dell’amministrazione risponde all’esigenza di valutare l’attinenza della società ai fini istituzionali nel momento in cui si assume la qualità di socio. Nel caso di mero aumento di capitale tali valutazioni si tradurrebbero in sostanziali attualizzazioni di motivazioni già espresse all’atto dell’acquisto, peraltro riesaminabili in sede di controllo sui piani di revisione periodica ex art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016.
La Sezione richiama infine i propri precedenti nn. 165/2022 e 166/2022 e considera l’eventuale applicabilità dell’art. 14 TUSP in materia di crisi d’impresa, con il connesso divieto di soccorso finanziario. Restano salvi i poteri di scrutinio nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo. La Corte dichiara pertanto il non luogo a deliberare sulla richiesta di parere.
Nota della Redazione
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