Cessazione del blocco dell’indicizzazione ISTAT: rivalutazione del canone solo per le variazioni successive al 2023 (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 12 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione degli effetti dell’art. 3, comma 1, del DL n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2024 determina il ripristino della facoltà di rivalutazione dei canoni di locazione passiva per le amministrazioni pubbliche. Tale rivalutazione deve essere calcolata esclusivamente con riferimento alle variazioni dell’indice ISTAT maturate successivamente a tale data. È precluso il recupero delle variazioni non computate durante il periodo di vigenza del divieto. L’espressione “non si applica” esclude definitivamente l’aggiornamento per il periodo considerato, in coerenza con la finalità di contenimento della spesa pubblica perseguita dalla norma.

Il Fatto

La Regione Toscana, in nome e per conto di ARTEA, ha chiesto un parere alla Corte dei conti sull’interpretazione dell’art. 3, comma 1, del DL n. 95/2012. La norma aveva disposto, per un arco temporale progressivamente esteso fino al 2023, la sospensione dell’aggiornamento ISTAT dei canoni passivi di locazione dovuti dalle amministrazioni pubbliche. Venuto meno il blocco dal 1° gennaio 2024, l’ente richiedente ha prospettato due possibili interpretazioni: la prima limita la rivalutazione alle variazioni successive al 2023; la seconda include anche le variazioni maturate nel periodo di blocco. La questione è stata sottoposta alla Sezione perché valuti il corretto criterio di calcolo.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione è stata riconosciuta perché la richiesta proviene dal Presidente della Giunta regionale, ente espressamente legittimato ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. La circostanza che l’iniziativa sia assunta per conto di ARTEA non ha influito sulla legittimazione, poiché il criterio interpretativo richiesto è funzionale a funzioni formalmente intestate alla Regione. Sotto il profilo oggettivo, il quesito riguarda l’interpretazione di una norma di coordinamento della finanza pubblica, rientrante nella nozione di contabilità pubblica.

Nel merito, la Corte ha esaminato il tenore letterale dell’art. 3, comma 1, del DL n. 95/2012, osservando che l’espressione “non si applica” indica che l’aggiornamento del canone è definitivamente escluso per il periodo considerato. La disposizione ha natura eccezionale ed è finalizzata al contenimento della spesa pubblica, come confermato dalla relazione tecnica alla legge di conversione.

L’interpretazione accolta è stata avvalorata dalla Circolare del MEF n. 16 del 9 aprile 2024. Ammettere il recupero delle variazioni pregresse si porrebbe in contrasto con la finalità della norma, che mira a conseguire risparmi di spesa strutturali. La rivalutazione annuale ripresa dal 1° gennaio 2024 deve quindi considerare solo le variazioni ISTAT successive a tale data.

La Sezione ha così escluso la possibilità di computare gli adeguamenti preclusi durante il periodo di vigenza del divieto, concludendo che il canone di locazione passiva riprende a essere rivalutato secondo i parametri ordinari solo dalla data di cessazione degli effetti della norma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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