Partecipazione indiretta in house e parere favorevole ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 152 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione del controllo sugli enti è competente a rendere il parere ex art. 5 TUSP sull’acquisizione di una partecipazione societaria, anche indiretta, quando l’operazione sia deliberata dall’ente pubblico assoggettato al controllo ex legge n. 259/1958 e realizzata per il tramite della propria società in house. L’atto deliberativo di acquisizione deve promanare dall’organo competente dell’amministrazione titolare della partecipazione, non dalla società controllata. Il controllo intestato alla Corte dei conti investe profili formali e sostanziali: i vincoli di scopo e di attività ex art. 4 TUSP, la stretta necessità in concreto della partecipazione, la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica, la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la disciplina europea degli aiuti di Stato. Il sindacato non si estende al merito delle scelte gestionali, ma verifica l’adeguatezza del percorso motivazionale e istruttorio dell’ente.
Il Fatto
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha trasmesso alla Sezione del controllo sugli enti la deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione con cui era stato deliberato di accettare le proposte di vendita delle azioni di una società di gestione aeroportuale operante sullo scalo di Pantelleria, per un totale di euro 514.000,00, corrispondente al 51,21 per cento del capitale sociale. L’acquisizione sarebbe avvenuta per il tramite della società in house dell’Ente.
L’Ente ha formulato l’istanza di parere ex art. 5 TUSP, rappresentando che l’operazione costituisce una partecipazione indiretta e richiamando una precedente determinazione della Sezione. Alla richiesta è seguita una delibera integrativa, con cui è stato dato atto del trasferimento delle somme necessarie all’acquisto e dell’approvazione dell’operazione da parte del Ministero vigilante.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione verifica il radicamento della propria competenza. L’art. 5, comma 4, TUSP intesta il parere sugli atti degli enti assoggettati al controllo ex legge n. 259 del 1958 alla Sezione medesima. L’Ente istante rientra in tale categoria e l’operazione è realizzata per il tramite della società in house. Escluso ogni profilo di strumentalità con programmi a rilevanza nazionale finanziati con risorse europee, la competenza è affermata in capo alla Sezione.
La Sezione delinea poi l’orizzonte applicativo del controllo. Il parere investe la conformità dell’atto deliberativo ai commi 1 e 2 dell’art. 5 TUSP e agli artt. 4, 7 e 8, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il controllo si articola su profili formali e sostanziali.
Quanto al presupposto soggettivo, si osserva che l’atto deliberativo deve promanare dall’amministrazione pubblica che esercita il controllo sulla società, non da quest’ultima. La precedente determinazione della Sezione è richiamata a conferma: la richiesta di parere incombe all’ente titolare della partecipazione, anche nell’ipotesi di acquisizione indiretta. Nel caso di specie il requisito è integrato, provenendo l’atto dall’organo competente dell’Ente.
Sul presupposto oggettivo, l’operazione consiste nell’acquisto della qualità di socio e di una posizione di controllo in una società già costituita e operante. Diversamente dalle operazioni di trasformazione, fusione o aumento di capitale che non comportino l’acquisto della posizione di socio, l’atto è potenzialmente efficace e sottoponibile al controllo.
Nel merito, la Sezione esamina il rispetto dei vincoli di scopo e di attività. Le previsioni statutarie dell’Ente e della società in house ammettono la partecipazione a soggetti societari per il perseguimento dei compiti istituzionali, e gli scopi sociali della società acquisenda risultano coerenti con i servizi di handling nello scalo sotto soglia. La stretta necessità in concreto è ravvisata nella necessità di garantire continuità nell’erogazione dei servizi essenziali, dopo l’esito negativo della procedura a evidenza pubblica, cui aveva partecipato il solo gestore uscente.
La sostenibilità finanziaria e la convenienza economica sono valutate sulla base della due diligence, dell’analisi di bilancio e della fairness opinion. L’atto evidenzia parametri economico-patrimoniali positivi, pur registrando l’esercizio 2024 una perdita per un accantonamento a fondo rischi poi rivelatosi infondato all’esito di un giudizio favorevole. Il prezzo è ritenuto congruo, con un multiplo implicito contenuto e un premio per il controllo.
Infine, la Sezione esclude profili di contrasto con la disciplina europea degli aiuti di Stato. Il trasferimento di fondi avviene infragruppo, per finalità di efficientamento industriale, e il mercato di riferimento risulta di fatto inesistente, stante l’assenza di operatori interessati. La Sezione esprime pertanto parere favorevole all’operazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.