Cessazione della materia del contendere e ruolo dell’INPS nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 348 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso dal militare per la riliquidazione del trattamento con l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, la sopravvenuta adozione del decreto di pensione e il pagamento degli arretrati da parte dell’INPS determinano la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse della parte alla decisione. Nel sistema misto, l’INPS assume il ruolo di mero ordinatore secondario di spesa, mentre l’emissione del decreto di pensione compete all’Amministrazione datoriale. La soddisfazione della pretesa, intervenuta in tempo ravvicinato rispetto al deposito del ricorso, giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente, carabiniere cessato dal servizio con decorrenza 16.10.2008 e titolare di trattamento pensionistico liquidato dall’INPS con il sistema misto, chiedeva la rideterminazione della pensione ai sensi dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, secondo l’interpretazione resa dalle SS.RR. n. 1/2021. Il calcolo doveva fondarsi sull’effettivo numero di anni maturati al 31.12.1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44%. Il ricorrente riteneva erroneo il computo operato dall’INPS, che aveva applicato un’aliquota più sfavorevole.

Dopo una diffida indirizzata al Ministero e rimasta senza esito, il ricorrente adiva la Corte dei conti. Nel corso del giudizio il Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e l’INPS rappresentavano di aver provveduto al ricalcolo e al pagamento degli arretrati; il ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti ha rilevato la sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il thema decidendum concerneva la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’aliquota del 44% della base pensionabile per la quota retributiva maturata anteriormente al 31.12.1995.

Il giudice ha preliminarmente ricostruito la ripartizione dei ruoli. Considerata la data di liquidazione della pensione, all’INPS va riconosciuto il ruolo di mero ordinatore secondario di spesa, ossia di pagatore, mentre l’emissione del decreto di pensione spetta al Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, quale Amministrazione datoriale.

In conformità a tale regola, l’Amministrazione ha trasmesso all’INPS il decreto di pensione ordinaria. Poiché il ricorrente risultava titolare di pensione privilegiata, l’INPS ha richiesto il relativo decreto, trasmesso in riferimento alla pensione ordinaria, previa applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44%. Successivamente l’INPS ha dato esecuzione al d.d. n. 293/2025 del Ministero della Difesa, adeguando la pensione e pagando gli arretrati a decorrere dal 25.3.2019, nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita in giudizio.

La pretesa attrice è risultata pertanto soddisfatta, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente. Il giudice ha consequently dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, compensando le spese di lite in ragione del breve tempo impiegato dall’INPS per l’adempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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