Parere positivo sul socio indiretto nella società in house per i rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 153 del 22.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere preventivo previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 è dovuto anche quando l’amministrazione acquisisca la qualità di socio in via indiretta, per il tramite di un consorzio di diritto pubblico che partecipa alla costituenda società in house. L’onere di analitica motivazione può essere assolto per relationem agli atti dell’ente di governo d’ambito che ha disposto l’affidamento, purché gli stessi contengano la valutazione di sostenibilità finanziaria, di convenienza economica e di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Restano autonomi obblighi dell’ente: dare conto del rispetto dell’equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica e attestare la compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La loro omissione non preclude il parere positivo, ma lo condiziona a espressa precisazione.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha preso atto dell’affidamento del servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino Verona Nord alla costituenda Newco SpA, per la durata di quindici anni. L’affidamento in in house providing era stato disposto dall’Assemblea del Consiglio di bacino, con contestuale approvazione della relazione motivata, del piano economico finanziario asseverato, dello schema di contratto di servizio, dello statuto e della convenzione per il controllo analogo.
Il Comune non partecipa direttamente alla società: aderisce per il tramite del Consorzio di diritto pubblico di cui fa parte, che sottoscrive le quote in nome e per conto dei comuni consorziati. All’esito dell’operazione l’ente assume quindi la qualifica di socio indiretto. Da qui la trasmissione dell’atto alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro della funzione assegnata alla Corte dei conti dalla riforma del 2022. Richiamando le Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, osserva che l’esercizio dell’autonomia contrattuale pubblica attraverso il diritto societario si articola in due fasi: la determinazione pubblicistica della volontà di assumere la veste di socio e la sua attuazione con strumenti privatistici. Il controllo si colloca nel passaggio tra le due.
La fattispecie rientra pienamente nell’ambito oggettivo del parere, perché all’esito dell’operazione il Comune assume la qualità di socio, sia pure per via mediata. La circostanza non è neutra: l’art. 5, comma 3, è norma di confine, come chiarito dalle Sezioni riunite n. 19/2022/QMIG, che escludono dal controllo le operazioni societarie straordinarie compiute dal socio già titolare della partecipazione.
Sul piano della competenza e del contenuto dell’atto, la delibera consiliare rispetta le modalità dell’art. 7, comma 1, lett. c), Tusp, richiamate dall’art. 8 per l’acquisto di partecipazioni. Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la partecipazione indiretta in società per azioni è ammessa e l’attività rientra tra quelle dell’art. 4, comma 2, lett. a), Tusp, trattandosi della produzione di un servizio di interesse generale.
Sul versante motivazionale la Corte distingue il profilo oggettivo da quello soggettivo della sostenibilità finanziaria. Il primo è coperto dal piano economico finanziario asseverato, con business plan e analisi di sensitività, che evidenzia la crescita dell’EBITDA e la solidità del margine di struttura. Il secondo è soddisfatto dalla dichiarazione che l’acquisto delle quote è effettuato direttamente dal Consorzio, con fondi nella sua disponibilità e senza oneri per il bilancio comunale.
Permangono però due carenze. La delibera non contiene specifiche indicazioni sul rispetto dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica, restando in capo all’ente il monitoraggio dell’evoluzione economica della società e gli accantonamenti di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011. Né risulta motivata la compatibilità dell’intervento con la disciplina europea degli aiuti di Stato di cui all’art. 5, comma 2, Tusp. La convenienza economica e la comparazione con le alternative gestionali sono invece assolte per relationem alla relazione dell’ente d’ambito, che contiene un’analisi di benchmark con affidamenti tramite gara, fabbisogni standard e dati ISPRA. Il parere è quindi positivo, con le precisazioni sui due profili carenti.
Nota della Redazione
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