Cessazione della materia del contendere su ricalcolo pensionistico con spese compensate (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 75 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per ottenere la riliquidazione del trattamento con l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, la sopravvenuta e integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente da parte dell’Istituto previdenziale, documentata e non contestata, determina la cessazione della materia del contendere. La relativa declaratoria non presuppone una pronuncia sul merito della domanda. In presenza di adempimento autonomo dell’ente convenuto, intervenuto prima della decisione, è equa la compensazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 164 c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo oltre undici anni di servizio nel comparto difesa, ha conseguito una pensione diretta di inabilità liquidata con il sistema misto, con decorrenza dal 19 novembre 2020. Con istanza dell’8 febbraio 2022 ha chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento, invocando l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 per la quota retributiva e il riconoscimento dell’aliquota del 2,44% per l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, oltre arretrati, rivalutazione e interessi.
Non avendo ricevuto riscontro, ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria. L’INPS si è costituito tardivamente in udienza, deducendo di avere correttamente liquidato la pensione, compresa l’aliquota richiesta, sin dal 15 maggio 2024, con corresponsione degli arretrati nel successivo luglio. Il giudizio è stato rinviato a nuovo udienza per consentire l’esame della documentazione depositata.
La Motivazione della Corte
La decisione è resa in forma sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 392 c.g.c. e dell’art. 171 disp. att. c.g.c., riproduttivi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., attuativi dell’art. 111 Cost.
Nel corso del giudizio l’Istituto previdenziale ha documentato di avere già provveduto, in via autonoma, alla liquidazione dell’aliquota richiesta e alla corresponsione degli arretrati. La circostanza è stata allegata con produzione documentale e non è stata contestata dal ricorrente, che ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
L’INPS non si è opposto alla richiesta, subordinandola alla compensazione delle spese processuali. La Corte ha ritenuto equa la compensazione, valorizzando la circostanza che l’ente aveva provveduto autonomamente a quanto richiesto dal ricorrente, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione nel merito.
Il giudice ha pertanto accertato e dichiarato la cessazione della materia del contendere, con spese compensate, disponendo gli adempimenti di segreteria. Resta fermo il disposto oscuramento dei dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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