Contribuzione figurativa disabile giurisdizione giudice ordinario fondo Inps non a carico Stato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 207 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934, nonché degli artt. 1 e 151 c.g.c., la Corte dei conti giudica sui ricorsi in materia di pensione a carico totale o parziale del bilancio dello Stato. La giurisdizione contabile permane anche dopo l’accentramento dell’erogazione presso l’Inps, ma resta circoscritta ai trattamenti posti a carico dello Stato. Ne consegue che, per le prestazioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Inps, fondo totalmente a carico del bilancio dell’Istituto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, restando irrilevante la natura pubblica del datore di lavoro. La relativa eccezione è accolta con declaratoria di difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 17 c.g.c.
Il Fatto
Una dipendente di Roma Capitale, iscritta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l’Inps, ha chiesto alla Corte dei conti l’accertamento del diritto alla contribuzione figurativa prevista dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, nella misura di due mesi per ogni anno di servizio, fino al limite di cinque anni. La richiesta presupponeva il riconoscimento della propria condizione di minorazione, accertata dalla competente commissione medica nel 2024, e la domanda presentata all’Inps era stata respinta.
Costituendosi in giudizio, l’Istituto ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice contabile, rilevando che l’interessata risultava titolare di contributi versati alla gestione privata.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha ad oggetto l’accertamento del diritto alla contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. Prima di ogni valutazione di merito, la Sezione esamina l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’Inps e la ritiene fondata.
Il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione (SS.UU. ord. n. 4854/2021) secondo cui la giurisdizione contabile è esclusiva e ricomprende tutte le controversie sulla sussistenza, sulla misura e sulla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti e sui trattamenti funzionali alla pensione. Tale giurisdizione, tuttavia, riguarda i trattamenti posti direttamente a carico del bilancio dello Stato.
Il passaggio argomentativo decisivo riguarda l’accentramento dell’erogazione presso l’Inps. Pur essendo l’Istituto l’unico ente previdenziale erogatore, la giurisdizione contabile continua a sussistere solo per i trattamenti a totale o parziale carico del bilancio statale. Per le prestazioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondo totalmente a carico del bilancio dell’Inps, la giurisdizione contabile deve invece escludersi in favore del giudice ordinario.
La Sezione verifica in concreto la collocazione previdenziale della ricorrente attraverso le attestazioni del datore di lavoro. Dal rapporto di lavoro, disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione Professionale, emerge il versamento mensile dei contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestione privata. Ne deriva che, a prescindere dalla natura pubblica dell’Ente datore di lavoro, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile ai sensi dell’art. 17 c.g.c..
La definizione del giudizio su questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
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Nota della Redazione
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