Cessazione della materia del contendere per riconoscimento in via amministrativa del beneficio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 38 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, cioè l’interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. Tale interesse va accertato avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Il sopravvenuto riconoscimento in via amministrativa del beneficio richiesto dal ricorrente integra detta ipotesi. In tal caso le spese di giudizio seguono la soccombenza, anche nella forma virtuale, e sono liquidate a carico dell’ente che ha dato causa al ricorso.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a percepire, sulla pensione di categoria, il beneficio di cui all’art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in legge n. 153/1988, con decorrenza dal mese di aprile 2019. In via subordinata ha domandato il riconoscimento del beneficio a far data dalla presentazione della domanda amministrativa. L’istanza è stata proposta davanti al giudice monocratico per le pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.
L’INPS, costituendosi, ha contestato la mancanza attuale del requisito sanitario dell’inabilità e ha sollecitato un rinvio in attesa dell’esito della visita medica disposta presso la Commissione Medico Legale competente. La domanda investiva anche il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha dato atto che, nel corso del giudizio, l’istituto previdenziale ha comunicato l’esito degli accertamenti sanitari: è stata determinata la decorrenza del trattamento richiesto e alla liquidazione avrebbe fatto seguito il relativo pagamento. Su tale base l’ente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La ricorrente ha aderito alla richiesta, insistendo però sulla condanna della parte resistente al pagamento delle spese legali. L’INPS ha replicato come in atti e il giudizio è stato posto in decisione.
La Corte ha preso atto dello spontaneo riconoscimento, da parte della resistente, del diritto della ricorrente al pagamento di quanto richiesto e dei relativi arretrati, nei limiti della prescrizione quinquennale. Constatata l’adesione della ricorrente sul punto, ha ritenuto sussistenti i motivi per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Il giudice ha enunciato il criterio applicabile: la cessazione va dichiarata quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire. L’interesse rilevante è quello a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. A sostegno richiama la Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana, sent. 13/03/2018, n. 210.
Sul regime delle spese, la Corte ha affermato che esse seguono la soccombenza — anche nella forma c.d. virtuale — e, tenuto conto del comportamento collaborativo della resistente, le ha liquidate in complessivi euro 700,00, oltre accessori, in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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