L’assegno per il nucleo familiare spetta solo dalla prova dell’inabilità, non dal momento della domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 186 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’assegno per il nucleo familiare, quale prestazione sostitutiva dei trattamenti di famiglia, spetta al nucleo del lavoratore dipendente o del titolare di pensione al ricorrere dei presupposti legali, tra cui, per il maggiorenne non collocato in categorie protette, la rigorosa dimostrazione della totale inabilità al proficuo lavoro oppure, in ragione dell’età avanzata, della grave difficoltà ad espletare gli atti della vita quotidiana. Il requisito sanitario deve sussistere nel periodo per il quale il beneficio è richiesto: la relativa prova non può essere presunta, ma va fornita dall’interessato anche per la decorrenza retrodatata della prestazione. Ove l’ente previdenziale abbia riconosciuto il beneficio solo dalla data della domanda amministrativa, la pretesa relativa al periodo anteriore va rigettata qualora l’accertamento tecnico escluda l’inabilità in detto arco temporale.

Il Fatto

La ricorrente, già titolare di pensione, aveva chiesto all’INPS la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare con decorrenza dal 15 settembre 2017, deducendo uno stato di totale inabilità sin da tale data. L’Istituto, pronunciandosi solo in corso di giudizio, aveva riconosciuto la prestazione dal 14 settembre 2022, data della domanda, negando il periodo anteriore.

La ricorrente aveva quindi circoscritto la pretesa al quinquennio precedente, chiedendo la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati. Il giudice aveva disposto un accertamento tecnico demandato al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte osserva che la domanda relativa alla decorrenza della prestazione dal 14 settembre 2022 è rimasta satisfatta, con conseguente cessazione della materia del contendere, residuando l’esame esclusivamente sul periodo dal 15 settembre 2017 al 13 settembre 2022.

Nel merito, la Corte fa proprie le conclusioni del Collegio Medico Legale, ritenute esaurienti e supportate da un rigoroso esame clinico e documentale. La relazione ha accertato che nel 2017 la ricorrente presentava una condizione di fibrillazione atriale parossistica e stenosi aortica moderata, inquadrabile in un’invalidità lieve-media, inidonea a integrare il requisito della totale inabilità. L’aggravamento irreversibile risaliva solo all’estate del 2022, quando la diagnosi di stenosi aortica severa aveva reso necessario un duplice intervento chirurgico e l’impianto di un pacemaker.

La Corte ne desume che alla data del 15 settembre 2017 la ricorrente non poteva essere considerata inabile e che solo dal 2022 era sorto il diritto all’assegno. In assenza del presupposto sanitario nel quinquennio precedente, la domanda è infondata e viene rigettata.

La parziale cessazione della materia del contendere e la particolarità medico-legale della fattispecie integrano i giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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