Estinzione dell’appello contabile per inattività delle parti dopo l’interruzione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 6 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, la sopravvenuta morte della parte costituita a mezzo di procuratore deve essere da questi dichiarata in udienza o notificata alle altre parti; dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo costituzione volontaria o riassunzione. Il processo interrotto deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue. Si estingue, altresì, se per un anno non sia stata presentata domanda di fissazione d’udienza o non sia stato compiuto alcun altro atto di procedura. Accertata l’inattività delle parti, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio d’appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Il Fatto
Con la sentenza di primo grado la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria aveva respinto il ricorso dell’odierno appellante, volto a ottenere la declaratoria di irripetibilità delle somme corrisposte dall’INPDAP, ora INPS, in esecuzione di una precedente decisione della medesima Sezione, poi riformata in appello. Il giudice di prime cure aveva ritenuto che la ripetizione di somme pagate in esecuzione di un provvedimento giudiziale, riformato nel successivo grado, non rientrasse nello schema della condictio indebiti.
L’appellante ha proposto ricorso in appello, articolando motivi fondati sull’adempimento spontaneo dell’amministrazione, sul legittimo affidamento del pensionato, sull’assenza di dolo o colpa e sulla natura del giudizio pensionistico; in via subordinata ha chiesto di limitare il recupero alle sole ritenute mensili. L’INPS si è costituito contestando ogni motivo. Nel corso del giudizio il difensore ha comunicato il decesso dell’appellante, con richiesta di interruzione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha rilevato che l’art. 108 del c.g.c. disciplina l’interruzione del processo contabile stabilendo che la morte della parte costituita a mezzo di procuratore sia dichiarata in udienza o notificata alle altre parti; da tale momento il processo è interrotto, salvo costituzione volontaria o riassunzione.
Il successivo art. 109 del c.g.c. impone che il processo interrotto sia proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, a pena di estinzione. L’art. 111 del c.g.c. prevede inoltre l’estinzione quando, per un anno, non sia stata presentata domanda di fissazione d’udienza né compiuto alcun altro atto di procedura.
Nel caso concreto, dopo la dichiarazione del decesso dell’appellante e l’interruzione disposta all’udienza del 13 maggio 2014, nessun atto di procedura risulta compiuto nei termini fissati dal codice di giustizia contabile. La Corte ha quindi accertato l’inattività delle parti e la sussistenza delle condizioni di legge.
Il Collegio ha pertanto dichiarato l’estinzione del processo d’appello ai sensi dell’art. 111, commi 3 e 4, del c.g.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, del c.g.c., restando assorbita ogni ulteriore questione.
Nota della Redazione
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