Giudizio di resa di conto estinto per cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 13 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa di conto, pur essendo strumentale rispetto al giudizio di conto, conserva natura giurisdizionale e non si risolve in un semplice accertamento istruttorio. La sopravvenuta produzione della documentazione richiesta dal magistrato istruttore determina cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione del giudizio. Dalla lettera dell’art. 144 c.g.c. non emergono elementi che impongano differenziazioni quanto alla definizione del giudizio, sicché la sentenza ivi contemplata è adottabile anche in sede monocratica ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c..
Il Fatto
La Procura regionale promuove giudizio per resa di conto nei confronti del Sindaco del comune di S. Cristina, nella qualità di consegnatario delle azioni e delle quote di partecipazione detenute dall’Ente, per la mancata presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2023. Il ricorso è depositato presso la Sezione Giurisdizionale di Bolzano il 19.03.2025 e iscritto al n. 2552 del Registro di Segreteria.
La contestazione riguarda la gestione delle partecipazioni della società ECO CENTER, in considerazione dell’assenza di uno o più consegnatari cui risulti affidata la relativa gestione. Nel corso del procedimento sopraggiunge la documentazione richiesta, che fa venir meno l’interesse alla pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in composizione monocratica, rileva anzitutto che la documentazione pervenuta ha determinato, ai fini in esame, la cessazione della materia del contendere. La definizione della questione prescinde dall’esito dell’esame in concreto del conto da parte del magistrato istruttore, poiché l’oggetto del contendere è già venuto meno per effetto della produzione documentale.
Prima di pronunciare l’estinzione, la Corte affronta una questione preliminare di natura processuale: se il giudizio per resa di conto, in quanto strumentale rispetto a quello di conto, ammetta la definizione mediante sentenza adottata dal giudice monocratico.
Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che il giudizio per resa di conto, seppure strumentale, conserva piena natura giurisdizionale. Da ciò discende la possibilità di adottare gli strumenti decisori propri del processo contabile.
La Corte esamina quindi l’art. 144 c.g.c. e rileva che dalla sua lettera non sono ricavabili elementi che impongano differenziazioni con riguardo alla definizione del giudizio. La norma, pertanto, consente di ritenere la sentenza ivi contemplata adottabile anche nella presente sede monocratica.
Su queste basi il giudice designato dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e nulla dispone per le spese, mandando alla Segreteria per le comunicazioni previste dall’art. 144, comma 2, c.g.c..
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Nota della Redazione
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