Discarico del conto giudiziale del cassiere sanitario senza revisione analitica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 32 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il discarico del contabile può essere pronunciato senza una specifica e ulteriore revisione analitica del conto giudiziale, quando la rispondenza del conto ai requisiti di idoneità per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile sia già stata accertata in esito a pregresse verifiche. Il conto giudiziale deve essere idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c.. La verifica della rispondenza del conto alle indicazioni della Corte non è condizione indefettibile del discarico, ove tale rispondenza sia già stata riscontrata. L’ottimale utilizzo delle risorse istruttorie, in presenza di esigue disponibilità, giustifica la concentrazione dell’attività di revisione su altre figure di agenti contabili.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso dal cassiere di un Comprensorio sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per l’esercizio finanziario 2013. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso gli atti al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., proponendo il discarico del contabile.

Nella relazione, il giudice designato ha rappresentato che la Corte, con pregresse sentenze-ordinanze, aveva formulato una serie di indicazioni in ordine alla corretta predisposizione dei conti giudiziali di cassieri ed economi dei Comprensori sanitari e che la successiva attività di revisione aveva costantemente riscontrato la rispondenza dei conti a tali indicazioni. Ha inoltre osservato che la verifica di tale rispondenza non risulta più indicata nel decreto presidenziale per l’anno 2025. Su questa base ha ritenuto non necessaria una specifica revisione del conto ai fini del discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che il conto giudiziale deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, secondo il parametro dell’art. 140, comma 2, c.g.c. La conformità a tale parametro era già stata oggetto delle indicazioni impartite dalla Corte con le pregresse sentenze-ordinanze richiamate dal giudice designato.

Il percorso argomentativo valorizza l’esito dell’attività di revisione svolta sui conti nuovamente depositati in esito a quelle pronunce. Tale attività ha costantemente riscontrato la rispondenza dei conti alle indicazioni della Corte, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico.

Il Collegio tiene conto del fatto che la verifica di tale rispondenza non risulta più indicata nel decreto presidenziale adottato per l’anno 2025 ai sensi dell’art. 145, comma 2, c.g.c. Da ciò il giudice designato ha tratto la conseguenza che l’ottimale utilizzo delle esigue risorse disponibili mal si concilia con la prosecuzione di un’analitica verifica di conformità, da destinare piuttosto ad altre figure di agenti contabili.

Su queste basi il Collegio ritiene che non si rinvengano ragioni plausibili per non reputare che la già accertata rispondenza alle indicazioni connoti anche il conto in esame. Non appare pertanto necessaria una specifica revisione del conto ai fini del discarico del contabile.

Il Collegio dichiara la condivisibilità della prospettazione del giudice designato e relatore, rileva l’assenza di condizioni ostative e dispone il discarico dell’agente contabile relativamente al conto giudiziale in epigrafe. Nulla per le spese, con mandato alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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