Cessazione materia del contendere per riliquidazione pensione in appello (Corte dei Conti Sez. III App. n. 22 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico in pendenza di giudizio, con applicazione dell’aliquota di rendimento richiesta dall’appellante, determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno ogni interesse alla decisione sull’appello. Il riconoscimento in via amministrativa della pretesa sostanziale azionata esclude l’utilità di una pronuncia di merito. La compensazione delle spese discende dalla natura satisfattiva della condotta dell’istituto previdenziale, valutata in assenza di irragionevole ritardo rispetto alla notoria mole di lavoro e alla gratuità delle cause previdenziali.
Il Fatto
La vicenda prende avvio dalla domanda con cui il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico secondo il sistema misto (retributivo-contributivo), con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda. L’interessato ha proposto appello, censurando la sentenza per violazione e applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973, per erronea individuazione del petitum sostanziale e per violazione del principio di economia processuale. Nel corso del giudizio l’Inps ha riliquidato la pensione con l’aliquota richiesta e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La questione devoluta attiene alle conseguenze processuali del riconoscimento in via amministrativa della pretesa azionata in giudizio. L’istituto previdenziale ha rappresentato di aver già provveduto a riliquidare il trattamento con applicazione dell’aliquota richiesta dall’appellante e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
All’udienza i rappresentanti delle parti hanno convenuto su tale esito. Il Collegio ha rilevato che l’avvenuta riliquidazione in pendenza di giudizio, con applicazione dell’aliquota richiesta con l’appello, comporta come naturale conseguenza la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione sul merito dell’impugnazione.
Quanto alle spese, il Collegio ha constatato i tempi con cui l’istituto previdenziale ha provveduto alla riliquidazione, escludendo un irragionevole ed imprudente ritardo. La valutazione è stata condotta anche in relazione alla notoria mole di lavoro quotidianamente affrontata dall’istituto medesimo. Su queste basi la Corte ha ritenuto di poter compensare le spese tra le parti.
La pronuncia definitiva dichiara cessata la materia del contendere con spese compensate, senza luogo a provvedere sulle spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533. Il Collegio ha inoltre ravvisato gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, disponendo l’annotazione a tutela dei diritti delle parti private.
Nota della Redazione
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