Pensione privilegiata indiretta e nesso causale nella morte cardiaca del vigile del (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 55 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata indiretta, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità richiede la prova, a carico dell’istante, della concausa efficiente e determinante ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, non essendo sufficiente la mera occasionalità del servizio. Il giudizio medico-legale deve fondarsi su criteri di almeno sufficiente probabilità, restando inidonei criteri meramente possibilistici o presuntivi. Non è configurabile alcuna presunzione di dipendenza dal servizio per gli eventi morbosi che si siano verificati durante la prestazione lavorativa, incombendo sull’attore l’onere di dimostrare puntualmente l’imputazione causale della patologia all’attività prestata. L’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio va ascritta alla categoria tabellare corrispondente ai sensi delle tabelle allegate al d.P.R. n. 834/1981.
Il Fatto
Il coniuge superstite di un dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, deceduto improvvisamente per causa cardiaca, presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità che avevano condotto al decesso, ai fini della concessione della pensione privilegiata indiretta. La Commissione Medica Ospedaliera esprimeva giudizio diagnostico di “obesità con dislipidemia, disturbo del metabolismo glicolipidico, shock cardiogeno, exitus”.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con delibera del 25.11.2016, negava la dipendenza da causa di servizio, ritenendo l’affezione riconducibile a fattori costituzionali e a individuali condizioni alimentari. Il Ministero dell’Interno, con decreto n. 87 del 12.1.2017, negava la dipendenza da causa di servizio, e l’INPS, con provvedimento del 17.5.2017, rigettava la domanda di pensione indiretta di privilegio. La ricorrente adiva quindi la Corte dei conti, deducendo eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il giudizio verte sull’accertamento della dipendenza da causa di servizio di due patologie: l’infermità cardiologica che aveva condotto al decesso e una protrusione discale. Il Giudice unico, con ordinanza n. 18/2023, richiedeva un parere medico-legale all’UML presso il Ministero della Salute, che veniva trasmesso il 17.7.2024.
Il collegio medico ha ricordato il disposto dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano causa ovvero concausa efficiente e determinante. Ha precisato la distinzione tra causa, concausa e occasione, sottolineando che solo la concausa efficiente e determinante assume rilievo giuridico. Ha inoltre evidenziato che in ambito p.p.o. l’onere della prova grava sul ricorrente e che il giudizio medico-legale deve essere improntato su parametri di almeno sufficiente probabilità.
Il perito ha ricostruito la genesi multifattoriale della cardiopatia ischemica e della morte improvvisa cardiaca, riconducendo l’evento ai molteplici fattori di rischio individuali del soggetto, quali l’eccesso ponderale, i disturbi del metabolismo glucidico e la dislipidemia, collegati a determinanti endogeno-costituzionali e agli stili di vita. Quanto al ruolo dello stress lavorativo, ha ribadito che la riconducibilità eziopatogenetica della patologia cardiaca acuta allo stress presuppone la prossimità e immediatezza dell’evento con la patologia, ovvero fattori ambientali di lavoro particolarmente gravosi, requisiti non ravvisabili nel caso esaminato, avendo il dipendente svolto attività lavorativa da considerarsi ordinaria.
Il Giudice unico ha ritenuto le valutazioni peritali condivisibili, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da congrua motivazione, evidenziando che, con riferimento all’infermità cardiaca, risulta indimostrato il nesso di causalità tra i fatti di servizio e la patologia, non potendo operare alcuna presunzione di dipendenza dal servizio degli eventi morbosi verificatisi durante la prestazione.
Quanto all’infermità “protrusione discale L4-L5 e L5-S1”, il parere peritale l’ha ritenuta dipendente da causa di servizio e ascrivibile all’ottava categoria, tabella A, di cui alle tabelle allegate al d.P.R. n. 834/1981. In parziale accoglimento del ricorso, la Corte ha riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata indiretta di ottava categoria per tale infermità, respingendo il ricorso quanto alla patologia cardiaca e compensando le spese di lite per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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